Ristorazione: IVA al 10% per asporto e domicilio

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Ristorazione: IVA al 10% per asporto e domicilio

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), ha finalmente chiarito le incertezze relative alle aliquote IVA da applicare all’asporto e alla consegna a domicilio.

Ricapitoliamo brevemente. Dovendo limitare la propria attività per via delle restrizioni imposte dalla pandemia, privilegiando quindi il servizio d’asporto e a domicilio, le attività di ristorazione si sono ritrovate a dover applicare un’aliquota IVA differente per questo tipo di servizio, che si configurava come “cessione di beni alimentari” e non “somministrazione”.

Sollevato il problema, in Commissione finanze uno dei sottosegretari al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), aveva assicurato che, essendo possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come delle modalità integrative di svolgimento dell’attività di ristorazione, sarebbe stato possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione. L’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, basandosi correttamente sulla normativa italiana ed europea in vigore, aveva motivatamente escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione.

La Legge di Bilancio 2021 interviene dirimendo la questione e allinea le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.

Il comma 40 dell’articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021, infatti, assoggetta all’aliquota IVA del 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti e da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati, per essere consegnati a domicilio, per essere acquistati e portati via (asporto), quindi sono escluse le bevande, alle quali dovranno essere applicate le aliquote ordinarie. Lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione (che è una prestazione di servizi comprensivo di prestazioni di fare, come il consumo in loco, e di prestazioni di dare, come la cessione di beni alimentari di qualsiasi caratteristica), ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come.

Infine, questione non trascurabile,  l’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo.

Questo sana il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.

2021-01-11T12:45:19+02:008 Gennaio 2021|

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