Ordinanza Cassazione, trasporto rifiuti e responsabilità del conducente

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Ordinanza Cassazione, trasporto rifiuti e responsabilità del conducente

Si segnala la pubblicazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 15605 del 9 giugno 2026, con la quale viene affrontato un tema di interesse per le imprese che svolgono attività di trasporto rifiuti.

È stato infatti chiarito che, in caso di trasporto illecito di rifiuti, il conducente del veicolo può essere chiamato a rispondere personalmente delle irregolarità presenti nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), anche quando opera come dipendente di un’impresa autorizzata al trasporto.

Il caso riguardava un trasporto effettuato con un FIR contenente dati incompleti o inesatti, tali da non consentire la corretta ricostruzione delle informazioni richieste dalla normativa. A seguito dell’accertamento, sia l’impresa sia il conducente venivano sanzionati per l’illecito commesso.

Il dipendente aveva impugnato il provvedimento sostenendo di essersi limitato a eseguire le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, affermando testualmente che “l’art.258, quarto comma, del d.lgs. n.152/2006 non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all’altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l’organizzazione, la gestione, il controllo e l’esecuzione del trasporto illecito. Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell’illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto.”

In conclusione, la Corte ribadisce che l’esecuzione di ordini impartiti dal datore di lavoro non esclude automaticamente la responsabilità del dipendente, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo partecipi concretamente all’attività illecita.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15605/2026 è scaricabile a questo link 

2026-06-12T17:11:59+02:0012 Giugno 2026|

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