Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

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Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Con la pubblicazione del DL 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro (convertito nella Legge 215/2021), diventa operativo l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato del Lavoro, previsto all’art. 13, con decorrenza 21 dicembre 2021.

L’Ispettorato, con una nota, ha chiarito che il nuovo obbligo di comunicazione:

  • si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori
  • interessa i lavoratori autonomi occasionali, come definiti dall’art. 2222 del codice civile, ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) anche se già cessati o che, anche se avviati precedentemente, siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della nota). In questi due casi la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022 (compreso), via email.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione va effettuata via email. L’indirizzo email dell’Ispettorato competente per Terni-Rieti è ITL.Terni‐Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (es: un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compito nell’arco temporale indicato preventivamente sarà necessario inviare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.

Scarica facsimile di comunicazione

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per informazioni: Ufficio Fiscale di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746218131 loretta.imperatori@confartigianatorieti.it

2022-01-17T19:00:51+02:0017 Gennaio 2022|

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