Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

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Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023)  introduce diverse nuove disposizioni in materia di Lavoro.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (il cd. “esonero IVS”), già previsto dalla legge di Bilancio 2022,2023 e dal Decreto Lavoro.

In sintesi, si reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. L’esonero è pari: al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro; oppure al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro. L’esonero non si applica sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente che in unica soluzione nel mese di dicembre. Vale anche per gli apprendisti, escluso invece il lavoro domestico.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER IL WELFARE AZIENDALE

Per il 2024 sono previsti nuovi limiti di esenzione per il welfare aziendale pari a 1.000 euro per tutti i dipendenti (erano 258,23 nel 2023) e 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (erano 3.000 nel 2023) con relativa autodichiarazione; le somme possono essere oggetto di rimborso di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Si ricorda il preventivo obbligo di informazione a RSA/RSU.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Confermata la detassazione dei premi di risultato per premi erogati nell’anno 2024 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa. Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 (quindi, per premi variabili, legati a incrementi di produttività ed altri indicatori, con coinvolgimento del sindacato e deposito in ITL) entro il limite annuo di premio pari a 3.000 euro (lordi), a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

Confermata la detassazione del lavoro notturno e festivo del settore turistico alberghiero per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991), del comparto del turismo (e termali). Analogamente al 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione nel Mod. F24.

MODIFICHE AL CONGEDO PARENTALE

Parziali modifiche al congedo parentale che, in aggiunta alla previsione del 2023 (un mese pagato all’80%) riconosce in via strutturale un mese con indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%) entro il sesto anno di vita del bambino. Non varia la durata massima del congedo parentale. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60% (quindi, invariato il periodo complessivo di congedo ma i primi due sono pagati all’’80% per il 2024). La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità.

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Decontribuzione delle lavoratrici con figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso domestico).

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad (escluso domestico) fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

INCENTIVI UNDER 36, NEET E REDDITO DI CITTADINANZA

Viene meno l’incentivo under 36, l’incentivo NEET ed il beneficio per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza; a fronte di tali esclusioni, ritornerà l’under 30 e saranno operativi altri due incentivi (assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e la c.d. super-deduzione in caso di incremento occupazionale, prevista dal decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale).

2024-01-19T12:30:00+02:0019 Gennaio 2024|

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