Incentivo IO Lavoro: agevolazioni per assunzioni 2020

//Incentivo IO Lavoro: agevolazioni per assunzioni 2020

Incentivo IO Lavoro: agevolazioni per assunzioni 2020

Ci sono voluti tre decreti direttoriali (D.D. n.44 del 6 febbraio 2020, D.D. n.52 dell’11 febbraio 2020 e D.D. n.66 del 21 febbraio 2020) e otto mesi di attesa, per rendere finalmente operativo l’incentivo Io Lavoro, che promuove le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e in apprendistato professionalizzante, destinate ai datori di lavoro che assumono nuovo personale tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.

Con la pubblicazione della circolare Inps n.124 del 26 ottobre, i datori di lavoro possono finalmente presentare le domande e recuperare le somme anticipate da gennaio 2020 ad oggi.

Il beneficio contributivo trova applicazione laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata in una delle seguenti Regioni:

  • Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con una dotazione di 234.000.000,00 euro;
  • Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) con una dotazione di 12.400.000,00 euro;
  • Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) con una dotazione di 83.000.000,00 euro (da ripartire con le Regioni meno sviluppate), che dovranno competere con le Regioni meno sviluppate a cui sono riservate risorse dedicate.

L’ambito territoriale si applica indipendentemente dalla residenza del lavoratore ma, nei casi di modifica della sede operativa del lavoratore, la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata e residua per la categoria di regione di destinazione. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano:

  • lavoratori disoccupati, ossia, soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il personale da assumere deve possedere i seguenti requisiti:

  • non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro;
  • deve avere un’età compresa tra i 16 anni e 24 anni, oppure, un’età superiore ai 25 anni, purché privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Le aziende potranno beneficiare della decontribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrata e applicata su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’agevolazione risulta cumulabile con le seguenti tipologie di incentivi:

  • con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 26/2019 – percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del Decreto Direttoriale n.52/2020, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato;
  • con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio, è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Per essere ammessi all’incentivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo indicando, in particolare, se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti e se si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, confermando la sua prenotazione. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Per informazioni: Sportello Politiche del Lavoro e Bilateralità di Confartigianato, Elisa De Paola tel. 0746 218131 elisa.depaola@confartigianatorieti.it.

 

 

 

Foto di Karolina Grabowska da Pixabay

2020-10-28T10:42:03+02:0028 Ottobre 2020|

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