Decreto “Fisco e Lavoro”: misure in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e sicurezza

//Decreto “Fisco e Lavoro”: misure in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e sicurezza

Decreto “Fisco e Lavoro”: misure in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e sicurezza

Lo scorso 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 146/2021 contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Sintetizziamo le principali disposizioni in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento, che è entrato in vigore il 22 ottobre 2021.

QUARANTENA E MALATTIA. La norma estende fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato, prevedendo una copertura delle spese a carico dell’Inps, in misura pari a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 976,7 milioni per l’anno 2021.

Viene anche introdotta una nuova misura in favore dei datori di lavoro del settore privato che contribuiscono alle Gestioni Inps, in relazione ai lavoratori non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso lo stesso Istituto, consistente in un rimborso forfettario una tantum pari a 600 euro per ogni lavoratore, con riferimento a periodi di malattia intercorsi tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, nei limiti dello stanziamento complessivo di 188,3 milioni di euro.

Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile, ed è erogato previa presentazione di apposita domanda da parte del datore di lavoro.

CONGEDI PARENTALI. La norma reintroduce fino al 31 dicembre 2021 il congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità. In particolare, si prevede:

  • un congedo straordinario indennizzato al 50% della retribuzione (con copertura da contribuzione figurativa) per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, con figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo è fruibile senza limiti di età nell’ipotesi di figli con disabilità in situazione di gravità;
  • che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario;
  • che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, ricorrendo le condizioni previste (infezione, DAD, quarantena), di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto;
  • che il congedo straordinario, e la relativa indennità, può essere fruito anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

INTEGRAZIONE SALARIALE. È previsto un ulteriore trattamento di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

I trattamenti in esame non sono soggetti a nessun contributo addizionale e sono concessi nel limite massimo di 657,9 milioni per il 2021, di cui 304,3 per i trattamenti e assegno ordinario e di 353,6 milioni per i trattamenti di cassa in deroga.

Viene altresì riconosciuto un trattamento di cassa integrazione ordinaria pari a 9 settimane con causale COVID-19, per lo stesso periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, alle imprese rientranti nel settore tessile-abbigliamento, già destinatarie di 17 settimane di trattamento di CIGO ai sensi dell’art. 50bis, D.L. n. 73/2021.

I suddetti trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali sia stato già autorizzato, e sia altresì interamente decorso, il precedente periodo, rispettivamente, di 28 settimane stabiliti dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) e di 17 settimane di cui al predetto art. 50bis, D.L. n.73/2021, e sono applicabili con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto.

Viene confermato il termine di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione i termini di cui sopra sono prorogati al mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps è inoltre confermato il termine di presentazione allo stesso Istituto dei dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione, ovvero, se posteriore, di 30 giorni dalla data della concessione o, in sede di prima applicazione e se più favorevole, di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), che garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con causale COVID- 19, per la medesima durata massima di 13 settimane collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, è assegnato uno stanziamento di 844 milioni di euro, stabilito in esito alla rideterminazione delle risorse già stanziate con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Legge Sostegni).

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, nonché, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, restando altresì sospese le relative procedure in corso. Sono, inoltre, confermate le ipotesi già previste di eccezione al divieto di licenziamento (cessazione definitiva         dell’attività                        d’impresa;  messa            in                  liquidazione                        della   società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione).

Alla luce della formulazione della norma, e in attesa di ulteriori chiarimenti amministrativi, il divieto di licenziamento sembra, quindi, scattare solo a seguito della presentazione della domanda di integrazione salariale.

REDDITO DI CITTADINANZA. Il comma 13 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Reddito di cittadinanza.

Il comma 15 interviene invece in materia di somministrazione di lavoro rendendo strutturale la previsione (finora vigente fino al 31 dicembre 2021) che consente la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. La norma introduce diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In primo luogo, si prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti (la soglia attuale è del 20%) risulti occupato senza instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, adotti un provvedimento di sospensione.

Unitamente al provvedimento di sospensione, adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati, l’Ispettorato può imporre inoltre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Durante la sospensione, inoltre, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di gravi violazioni (individuate nell’allegato I all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008) viene quindi meno il vincolo della reiterazione, finora previsto dalla normativa quale elemento essenziale per procedere alla sospensione dell’attività: alla luce della nuova formulazione, quindi, una singola violazione, anche solo formale, legittimerebbe la sospensione dell’attività.

Si tratta, quindi, di una modifica che non può che essere valutata negativamente dal momento che non appare utile ad ottenere concretamente alcun beneficio rispetto allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, rischiando al contrario di produrre ulteriore burocrazia.

Restano confermate le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e consistenti nell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia salute e sicurezza e nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

In merito alle condizioni per la revoca della sospensione:

  • vengono innalzati gli importi delle somme aggiuntive da corrispondere nelle ipotesi di lavoro irregolare, fissati adesso in 500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e in 5.000 euro in presenza di più di cinque lavoratori irregolari;
  • per le gravi violazioni gli importi sono indicati nell’allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie;
  • si prevede che, su istanza di parte, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% (la soglia attuale è del 25%) della somma aggiuntiva

La norma interviene anche sull’art. 13 del Testo Unico al fine di ampliare le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (finora limitate all’edilizia, trasporti ferroviari e altri settori marginali) ed equiparandole sostanzialmente a quelle riconosciute alle ASL. A tal fine si prevede anche un rafforzamento dell’organico dell’INL.

In merito alle nuove competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro va sottolineato come la misura presenti delle criticità: c’è infatti il rischio, in assenza di misure concrete di coordinamento con le Regioni, di creare un pericoloso “doppio regime” di controlli sulle aziende, addivenendo così ad interpretazioni difformi e contenziosi.

L’articolo interviene, infine, in merito al coinvolgimento degli organismi paritetici andando a sostituire interamente l’art. 51, comma 8bis, del Testo Unico. In base alla nuova formulazione gli organismi paritetici comunicano annualmente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e all’INAIL i dati relativi:

  • alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
  • ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • al rilascio delle asseverazioni relative all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della

Tali dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.

Accogliendo, infine, un’istanza più volte rappresentata dalla Confartigianato unitamente alle altre parti sociali dell’artigianato, viene prevista, l’istituzione da parte del Ministero del Lavoro del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi entro 100 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

2021-11-04T10:52:20+02:004 Novembre 2021|

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