CCNL Noleggio bus con conducente, raggiunto accordo per adeguamento

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CCNL Noleggio bus con conducente, raggiunto accordo per adeguamento

Lo scorso 3 aprile 2024 tra Confartigianato Auto-Bus Operator, CNA Fita NCC Bus, SNA – Casartigiani, Claai e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI- UIL è stato raggiunto l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL delle imprese artigiane di Noleggio Autobus con conducente e le relative attività correlate.

Il CCNL in questione è scaduto il 31 dicembre 2020 e al momento non è stata trovata ancora un’intesa per il suo rinnovo complessivo, poiché è in corso – con le organizzazioni sindacali – un complesso confronto sul tema dell’allargamento della rappresentanza contrattuale delle imprese artigiane che svolgono attività di Noleggio Auto con Conducente (NCC), servizi di supporto al noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, confronto che proseguirà a partire dal mese di maggio 2024.

Nel frattempo, le Parti hanno concordato di raggiungere una prima intesa economica di adeguamento dei minimi retributivi ed erogazione dell’una tantum per il periodo antecedente all’intesa del 3 aprile 2024.

È stato quindi concordato di incrementare la retribuzione tabellare livello C2 di 45 euro a partire dal 1° aprile 2024 e di 45 euro dal 1° agosto 2024, per un totale di 90 euro a regime, riparametrati per gli altri livelli di inquadramento. Dal 1° aprile 2024 inoltre viene elevato il valore del Buono Pasto che passerà dagli attuali 5,29 a 7,00 euro.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2021/31-12-2023, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2024 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 750 euro.

Un ulteriore importo una tantum pari a 100 euro verrà erogato con il cedolino paga di dicembre 2024. Questo importo sarà erogato con le medesime modalità applicative previste per l’altro importo una tantum, ai soli lavoratori in forza nel periodo di tre mesi che va dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

L’intesa adegua la normativa del contratto a tempo determinato alle più recenti novità legislative in materia, introducendo due nuove causali di ricorso al rapporto a termine: esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.

Infine è stata prevista una norma per i casi di recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, è stato previsto un periodo di preavviso di 15 giorni per il lavoratore in caso di dimissioni non sorrette da giusta causa.

2024-04-12T10:44:34+02:0012 Aprile 2024|

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