Controlli ispettivi anche nel cantiere domestico: nuova sentenza

//Controlli ispettivi anche nel cantiere domestico: nuova sentenza

Controlli ispettivi anche nel cantiere domestico: nuova sentenza

L’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna.

Lo afferma una nuova sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce (la n. 502/2022), accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro, avverso ad un precedente parere del tribunale.

Dunque, i luoghi di “privata dimora” non possono essere esclusi dal potere di ispezione. Un precedente importante per i futuri cantieri edili, anche in considerazione dei nuovi obblighi contrattuali e contributivi legati alle maestranze che eseguono i lavori agevolati con i vari bonus casa.

Al centro della sentenza c’è l’interpretazione del divieto previsto dall’articolo 13 della legge 689/1981. Il nuovo pronunciamento mira a scongiurare l’utilizzo di operai in nero assoldati per la realizzazione di interventi edili, anche se si svolgono nelle mura domestiche: è lecito effettuare ispezioni anche dentro casa.

Il motivo della nuova sentenza è che l’accertamento effettuato presso un cantiere edile è giustificato dal momento che una casa privata perde l’accezione di privata dimora, diventando area aperta al potenziale controllo da parte degli organi di controllo, incluso l’Ispettorato del Lavoro, che ne ha dato notizia con uno specifico comunicato stampa.

2022-06-06T09:54:38+02:006 Giugno 2022|

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online e per attivare tutte le funzionalità del sito. Cliccando su "Accetto" aderisci alla la nostra politica sui cookie.

Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Abilita o disabilita i cookie del sito dal pannello sottostante. Alcuni cookie non possono essere disabilitati perchè necessari al funzionamento del sito stesso.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Per il corretto funzionamento del sito è necessario salvare questi cookie sul browser.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • SERVERID87219
  • fusionredux_current_tab
  • redux_current_tab

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi