Come già avevamo scritto, la normativa in materia di sicurezza ha subito negli scorsi mesi un’importante “stretta”, rafforzando alcune figure aziendale che hanno responsabilità relativamente alla sicurezza aziendale. In particolare il PREPOSTO è diventato una figura importantissima, perché in sostanza sostituisce il datore di lavoro per quanto riguarda la sorveglianza dei lavoratori nei momenti in cui il datore di lavoro non può garantire la sua presenza presso la sede operativa dell’azienda. Nel comparto delle costruzioni potrebbe essere identificato con il “capo cantiere”, per le officine il “capo officina”, per le imprese di manifattura il “capo reparto” ecc.
Con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) sono state introdotte alcune novità relativamente alla figura del PREPOSTO.
Modifica dell’art. 18. “Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti”
il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] comma 1 lettera b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
Sono previste delle sanzioni?
Tra le modifiche troviamo che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).
Modifica dell’art. 26. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
L’obbligo di indicazione del preposto è ora presente ora anche nel nuovo comma 8 bis dell’art. 26:
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Ciò era formalmente già attuato dalla maggior parte delle aziende in fase di redazione del DUVRI, ad ogni modo con tale provvedimento si è provveduto a formalizzare la questione, prevedendo in caso di appalti pubblici l’esclusione di quelle aziende che non possiedono tale requisito.
Alla luce di questi nuovi obblighi, organizzeremo un corso di formazione per preposti nei giorni 27 e 28 ottobre, alle ore 15.30, presso la nostra sede a Rieti.
Per adesioni e informazioni contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Rieti: Clara Odorici tel. 0746 218131 formazione@confartigianatorieti.it.