Stretta in materia di sicurezza sul lavoro: prevenzione o repressione?

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Stretta in materia di sicurezza sul lavoro: prevenzione o repressione?

Passata quasi sotto silenzio, la notizia dell’inasprimento delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e dell’intensificazione dei controlli da parte degli organi ispettivi è tutt’altro che irrilevante per il mondo dell’impresa. A stabilire nuovi standard, anche a seguito dei tragici episodi di morti sul lavoro verificatisi negli ultimi mesi, è il Decreto Legge 146/2021, il cosiddetto Decreto “Fisco e Lavoro”, in vigore del 22 ottobre scorso. L’obiettivo sarebbe quello di fare leva sul rischio di pesanti sanzioni per ottenere dalle imprese (e dai lavoratori, aggiungeremmo noi) un’attuazione pedissequa della normativa, che dovrebbe a sua volta generare una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore e ridurre il numero di morti bianche.

Chiariamo immediatamente: come Confartigianato Imprese Rieti abbiamo sempre sostenuto l’importanza di un’implementazione efficace della cultura della sicurezza, anche nelle imprese più piccole. Per questa ragione negli anni abbiamo realizzato centinaia di corsi di formazione, manuali e guide molto schematiche, di facile consultazione e senza troppi richiami alla normativa, perché per noi ha sempre contato poco l’articolo di legge e molto di più la reale comprensione dei concetti da parte di imprenditori e lavoratori. Perché, ricordiamo, il sistema della prevenzione funziona solamente quando tutti i soggetti che partecipano all’attività lavorativa condividono conoscenze, prassi, valori e quando si crea un clima di comunicazione tempestiva ed efficace volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Il rischio di quando si legifera sull’onda emozionale, è invece quello di ribaltare completamente il concetto che sta alla base della cultura della sicurezza, sostituendo il valore della prevenzione con l’azione repressiva. Purtroppo le nuove disposizioni rispondono essenzialmente a quest’ultimo obiettivo.

Si prevede infatti che l’Ispettorato del Lavoro, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti (la soglia attuale è del 20%) risulti occupato senza instaurazione del rapporto di lavoro, disponga la sospensione dell’attività. Lo stesso provvedimento è previsto in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In caso di gravi violazioni in materia di sicurezza viene meno il vincolo della reiterazione, finora previsto dalla normativa quale elemento essenziale per procedere alla sospensione dell’attività: alla luce del nuovo Decreto, quindi, una singola violazione, anche solo formale, legittimerebbe la sospensione dell’attività.

L’ispettorato può revocare la sospensione solo se vengono regolarizzati i lavoratori in “nero”, si ripristinano le regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si provvede a rimuovere i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate. Inoltre, viene introdotto l’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione: in caso di lavoro irregolare, la somma da corrispondere è di 2.500 € se sono impiegati fino a cinque lavoratori irregolari o 5.000 € per più di cinque; qualora la sospensione riguardi violazioni in materia di salute e sicurezza, vengono individuate tre soglie, a seconda della natura dell’irregolarità (3.000 €, 2.500 € e 300 € per ciascun lavoratore interessato).

Restano confermate le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione: arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia salute e sicurezza; arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Certamente non sarà sfuggito il richiamo al ruolo dell’Ispettorato del Lavoro, le cui competenze in materia di sicurezza, finora limitate all’edilizia, trasporti ferroviari e altri settori marginali, vengono ampliate, equiparandole sostanzialmente a quelle riconosciute alle ASL. Come Confartigianato non possiamo che rilevare l’ipotesi concreta, in assenza di coordinamento con le Regioni, di un pericoloso “doppio regime” di controlli sulle aziende, con interpretazioni difformi e rischio di contenziosi.

In generale questo provvedimento non aggiunge nulla ai fini di una riduzione degli infortuni e morti sul lavoro. Fino a quando la repressione sarà lo strumento che tenta di sostituire la prevenzione, non si otterranno mai i risultati sperati. In particolare, fino a quando la piccola e piccolissima impresa sarà soggetta ai medesimi adempimenti di aziende da mille dipendenti, il concetto di sicurezza sarà sempre pericolosamente legato all’investimento di tempo e risorse economiche richiesto per evitare sospensioni e sanzioni, sottovalutando il valore della cultura della prevenzione. In questo modo, a nostro avviso, non si incentiva la piccola impresa a fare di più, se mai la si costringe a fare il minimo indispensabile.

Clara Odorici – Responsabile Ufficio Formazione e Comunicazione di Confartigianato Imprese Rieti

Sospensione dell’attività: quali sono le “gravi violazioni”?
Il nuovo D.L. 146/21, per l’individuazione delle gravi violazioni che motivano la sospensione dell’attività, rimanda all’Allegato 1 dello stesso, che ne individua 12 punti:
  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  3. Mancata formazione e addestramento
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

 

2021-11-20T11:29:49+02:0020 Novembre 2021|

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