Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

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Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative relativamente alle previsioni del decreto legislativo n. 103/2024, in materia di “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

Il decreto – entrato in vigore il 2 agosto – ha introdotto diverse disposizioni volte in particolare ad evitare, in un’ottica di semplificazione, la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte delle pubbliche amministrazioni, ed ha introdotto strumenti finalizzati a migliorare la programmazione, il coordinamento e lo svolgimento dei controlli stessi e procedure volte a limitare l’irrogazione delle sanzioni attraverso il ricorso alla diffida amministrativa.

Le diposizioni contenute nel provvedimento incidono, quindi, anche sull’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

La nota dell’Ispettorato, nel ripercorrere le disposizioni contenute nel decreto legislativo, si sofferma, in particolare sul nuovo istituto della diffida amministrativa, ovvero un meccanismo che a fronte di violazioni sanabili consente al datore di lavoro una regolarizzazione della violazione – entro il termine di venti giorni – con conseguente estinzione dell’illecito senza irrogazione di sanzioni.

Si tratta, quindi, di un meccanismo diverso rispetto alle ordinarie procedure sanzionatorie e distinto dalla diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 che, al contrario, comporta, in caso di ottemperanza, il pagamento in misura ridotta della sanzione.

L’Ispettorato evidenzia, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della diffida amministrativa devono ricorrere tutti i relativi presupposti normativi, ovvero:

  • deve trattarsi di violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • la sanzione amministrativa prevista in astratto non deve essere superiore a 5.000 euro: sono quindi escluse dalla diffida amministrativa la maxi sanzione per lavoro nero nonché tutte quelle sanzioni calcolate in maniera proporzionale e per le quali, di conseguenza, non è previsto un limite massimo;
  • la violazione sanabile deve essere stata accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio;
  • la violazione deve essere materialmente sanabile, con conseguente esclusione, ad esempio, delle violazioni in materia di orario di lavoro;
  • la diffida amministrativa non trova applicazione per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma può essere, invece, applicata alle violazioni amministrative di natura documentale non ricollegate all’ambito della sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato, nel fare riserva di individuare una lista delle violazioni più ricorrenti che potranno essere oggetto di diffida amministrativa, ricorda, infine, che l’organo di controllo diffiderà l’interessato a sanare la violazione entro un termine di venti giorni dalla data della notificazione dell’atto: in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estinguerà – limitatamente alle inosservanze sanate – senza alcun addebito sanzionatorio.

Rispetto al fascicolo informatico di impresa l’Ispettorato evidenzia come tale strumento, sebbene non immediatamente operativo, appaia comunque di particolare interesse in quanto fornisce importanti indicazioni ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza.

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, infatti, che al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa”.

Di particolare rilevanza, infine, l’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 103/2024 a mente del quale “non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”. Tale disposizione richiede, quindi, all’Ispettorato un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento ad INPS, INAIL e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso.

2024-08-03T11:15:46+02:002 Agosto 2024|

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