Sono pervenute richieste di chiarimento sulla durata dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL Acconciatura-Estetica, in particolare sull’ambito di applicazione del limite triennale riferito alle “piccole medie imprese”. Al riguardo si precisa quanto segue.
L’art. 25, punto 6), 2° comma, del CCNL Acconciatura ed Estetica, prevede che per le imprese artigiane la durata dell’apprendistato professionalizzante è quella prevista per ciascun gruppo professionale:
- 5 anni per le figure del 1° gruppo, tra cui acconciatori ed estetisti;
- 18 mesi per manicure e pedicure esclusivamente estetico, appartenenti al 2° gruppo;
- 3 anni per le qualifiche impiegatizie del 3°
La disposizione di cui al 3° comma, che fissa in tre anni la durata massima per gli apprendisti dipendenti dalle «piccole-medie imprese», riguarda esclusivamente le piccole medie imprese non artigiane che applicano il CCNL (in essa, infatti, manca l’aggettivo “artigiane” proprio per distinguerle dalle imprese artigiane). Pertanto, e solamente per tali imprese, la durata dell’apprendistato per le figure appartenenti al 1° Gruppo è pari a 3 anni (e non 5).
Per le imprese non artigiane, il limite massimo di tre anni si applica anche ai fini della progressione retributiva, secondo le tabelle del CCNL. Resta ferma la durata di 18 mesi per le figure del 2° gruppo e 3 anni per le qualifiche impiegatizie del 3° gruppo.
Questa distinzione è coerente col D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la durata massima dell’apprendistato a 3 anni e che consente alla contrattazione collettiva di prevedere percorsi fino a cinque anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano (art. 44, comma 2).