Obbligo di versamento alla bilateralità – Sentenza

//Obbligo di versamento alla bilateralità – Sentenza

Obbligo di versamento alla bilateralità – Sentenza

Relativamente all’obbligo di versamento della contribuzione all’Ente Bilaterale, riportiamo una recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in data 13 febbraio 2023, relativa all’applicazione delle norme dei Contratti Collettivi Artigiani in tema di Diritto alle prestazioni della Bilateralità e Assistenza Sanitaria Integrativa – Sanarti.

Il caso esaminato dal Giudice riguarda il ricorso di una lavoratrice nei confronti di un’azienda artigiana, applicante il CCNL Acconciatura-Estetica, che non aveva versato la contribuzione a EBNA, SANARTI e WILA (quest’ultimo previsto dagli accordi interconfederali dell’Artigianato in Lombardia) per una parte significativa del periodo nel quale il rapporto di lavoro si era svolto (tra il 4 marzo 2013 e il 26 gennaio 2021). Nel ricorso la lavoratrice chiedeva di poter recuperare circa 7 anni di mancata erogazione a suo favore degli importi di 25+25+12 euro mensili previsti dai contratti e gli accordi applicabili, rispettivamente in caso di mancato versamento a EBNA, SANARTI, WILA.

I contratti e gli accordi collettivi nazionali dell’Artigianato infatti prevedono, sin dal 2010, che l’azienda che non aderisce ai due diversi sistemi EBNA e SANARTI debba versare al dipendente un importo a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a 25 euro mensili per 13 mensilità, in riferimenti a ciascuno degli enti, oltre alle “prestazioni equivalenti” che dagli stessi vengono erogate. Sulla stessa linea gli accordi interconfederali della Lombardia hanno previsto l’obbligo di erogare 12 euro in caso di mancata adesione a Wila.

A conclusione del procedimento – nell’ambito del quale sono stati chiamati in causa come “terzi” EBNA, SANARTI E WILA che hanno potuto confermare l’assenza di versamenti per buona parte del periodo indicato – il Giudice ha dato ragione alla lavoratrice riconoscendo che il datore è “vincolato al sistema contrattuale collettivo (il CCNL sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL) e, di conseguenza, risulta vincolato a EBNA, SANARTI e WILA”.

Accertato l’inadempimento e riconosciuto il ruolo ‘sanzionatorio’ degli importi erogati a titolo EAR (quale obbligazione alternativa al versamento alla Bilateralità e Fondi Sanitari) il datore di lavoro è stato quindi condannato a pagare in favore della lavoratrice le somme lorde come da conteggi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, calcolate su ciascuno dei 3 elementi economici su indicati, per un periodo di circa 7 anni. Oltre che le spese di lite, tanto in favore della lavoratrice, quanto in favore dei terzi chiamati (EBNA, SANARTI, WILA).

Il Tribunale di Milano, ha quindi ribadito che il datore di lavoro vincolato alla contrattazione collettiva dell’artigianato deve adempiere l’obbligazione contributiva a favore della bilateralità (EBNA, SANARTI ed enti bilaterali territoriali) e che in caso di inadempimento, il lavoratore ha diritto a richiedere al datore di lavoro l’importo forfettario di natura retributiva stabilito dalla contrattazione collettiva e l’eventuale prestazione equivalente a quella che sarebbe stata erogata dall’ente bilaterale o dal fondo sanitario integrativo. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha condannato il datore di lavoro inadempiente nei confronti di EBNA, SANARTI e WILA a versare circa 7000 euro a favore del lavoratore, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Onde evitare fraintendimenti, Confartigianato Imprese Rieti sollecita l’applicazione della normativa contrattuale e invita gli imprenditori a sincerarsi dell’effettiva regolarità della propria impresa in materia di bilateralità (per il Lazio EBLART e SANARTI).

Scarica la sentenza

2023-02-28T11:08:30+02:0028 Febbraio 2023|

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