Indennità per lavoratori autonomi, chiarimenti

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Indennità per lavoratori autonomi, chiarimenti

Data l’estrema confusione e i dubbi sollevati circa l’indennità per i titolari di P.IVA prevista dal DL Cura Italia, Confartigianato ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito, tenendo conto che la richiesta dovrà essere presentata all’INPS seguendo le indicazioni che l’Istituto fornirà nei prossimi giorni. Ad oggi infatti possiamo esprimerci solo sulla base di quanto previsto dal Decreto e nulla si sa riguardo ulteriori requisiti, documenti necessari, modalità di presentazione della domanda, eventuali esclusioni ecc.

L’indennità è riconosciuta agli iscritti alla Gestione INPS separata, Artigiani, Commercianti e altri iscritti INPS.

Una primo aspetto da tenere in considerazione è la somma prevista: euro 600,00 per ciascun lavoratore autonomo, una tantum, per il mese di marzo, senza distinzioni di alcun genere (settore di attività, reddito, ecc.) se non quella della gestione di appartenenza.

Le indennità non saranno riconosciute ai soggetti che, seppure iscritti ad una gestione tra quelle ricomprese nella misura a  sostegno, sono altresì pensionati o iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie (solo a titolo esemplificativo: avvocati, ingegneri, giornalisti che hanno la loro cassa previdenziale).

Per poter beneficare dell’indennità, ripetiamo, occorrerà presentare apposita istanza all’INPS, secondo modalità che sono ancora da definirsi.  Le domande saranno accolte sino a capienza delle somme stanziate nel DL Cura Italia.

Riepiloghiamo quindi quali sono le disposizioni entrate in vigore con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta:

 

Articolo di riferimento Destinatari Modalità
Articolo 27

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

ISCRITTI INPS GESTIONE SEPARATA

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA
  • Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.

alla data del 23/02/2020 purché non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

L’indennità non concorre alla formazione del reddito

Erogata dall’INPS previa domanda nel limite complessivo di 203,4 milioni di euro

Articolo 28

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

(Assicurazione generale obbligatoria)

ISCRITTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

  • purché non pensionati e non iscritti ad altra forma obbligatoria ad esclusione della Gestione separata
Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

L’indennità non concorre alla formazione del reddito

Erogata dall’INPS previa domanda nel limite complessivo di 2.160 milioni di euro

Articolo 38

Indennità lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

  • cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • non titolari di pensione
  • non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto
Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo

L’indennità non concorre alla formazione del reddito

Erogata dall’INPS previa domanda nel limite complessivo di 48,6 milioni di euro

Per i professionisti:

Articolo di riferimento Destinatari Modalità
Professionisti iscritti a casse previdenziali obbligatorie

(vedi art. 44)

Il Decreto non prevede alcuna disposizione per i professionisti iscritti obbligatoriamente a Cassa di Previdenza Saranno le casse a valutare autonomamente eventuali forme  di sostegno
Articolo 44

 

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che causa COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Modalità da definirsi con Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Cura Italia.

Istituito denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”

Riconoscimento indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro

Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata – in via eccezionale – quota parte del Fondo stesso.

Restiamo in attesa di comunicazione dell’INPS circa le modalità di presentazione delle domande. Sarà nostra cura aggiornare le informazioni appena sarà pubblicata.

2020-03-19T16:17:29+02:0019 Marzo 2020|

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