Firmato il Decreto che regola l’accensione dei riscaldamenti

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Firmato il Decreto che regola l’accensione dei riscaldamenti

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C. Il livello massimo consentito scende a 19° per il settore residenziale e a 17° per imprese e artigiani.

Il Piano contiene il dettaglio degli orari di accensione consentiti, ripartiti per zone. Il territorio italiano è infatti diviso in sei diverse zone climatiche, con diverse regole di accensione del riscaldamento parametrate alle temperature medie e alla durata dell’inverno. La zona A è la più calda, la zona F la più fredda (per cui è senza restrizioni).

L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

2022-10-07T18:43:26+02:007 Ottobre 2022|

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