Edilizia, congruità della manodopera: dal 1° marzo parte “l’alert”

//Edilizia, congruità della manodopera: dal 1° marzo parte “l’alert”

Edilizia, congruità della manodopera: dal 1° marzo parte “l’alert”

ANAEPA Confartigianato Edilizia comunica che le procedure di richiesta della verifica di congruità della manodopera, prevedono, dal 1° marzo 2023, l’introduzione di un “alert” automatizzato. 

Questa novità riguarda tutti i lavori pubblici e quelli privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. I cantieri in corso o conclusi entro il 28 febbraio 2023, non sono interessati da questa novità, pur essendo già tenuti a richiedere la verifica di congruità prima del saldo finale dei lavori.

La finalità della verifica di congruità, introdotta dal D.M. 143 del 25 giugno 2021, è quella di contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare nei cantieri.

Come funziona l’alert automatizzato

Non sono state introdotte modifiche nelle modalità di caricamento dei dati di cantiere, le imprese affidatarie dei lavori dovranno operare come hanno fatto fino ad oggi: dopo la presentazione della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente per territorio, verrà generata una PEC rivolta all’impresa presentatrice, per segnalare che il cantiere è soggetto alla verifica di congruità. Il contenuto della PEC è il cosiddetto “alert”, che ricorda all’impresa affidataria l’obbligo di dimostrazione della congruità prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, così come stabilito dalla norma.

La finalità dell’alert consiste nel ricordare e monitorare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il livello di congruità della manodopera, consentendo così all’impresa affidataria di verificare in corso d’opera, sia per le proprie prestazioni, sia per quelle degli eventuali subappaltatori operanti nel cantiere, la coerenza delle ore lavorate con il costo medio nazionale stabilito nelle tabelle del decreto ministeriale. La tabella, suddivisa per categorie di lavori, sarà oggetto di aggiornamento periodico, sempre con decreto ministeriale.

Rimanendo nell’ambito dei lavori privati, tutte le imprese edili e non, affidatarie principali di lavori, devono attenersi alle disposizioni previste dalle norme e dai regolamenti definiti dal sistema casse edili nazionale. Devono preoccuparsi, inoltre, di applicare correttamente le procedure partendo dal presupposto che, ai fini della congruità, occorre considerare tutte le opere (edili e non) realizzate nel cantiere, che, lo ripetiamo, devono essere pari o superiori a 70.000 euro nel loro complesso.

La DNL che l’impresa caricherà sulla piattaforma della Cassa Edile dovrà contenere tutte le informazioni utili a identificare il cantiere: tutte le imprese o lavoratori autonomi in esso impiegati, il valore complessivo dell’intervento e la comunicazione delle ore lavorate, sulle quali sarà effettuata la verifica. Vale la pena ricordare che la congruità della manodopera terrà conto del solo importo dei lavori “edili”, non considerando l’apporto di manodopera dei soggetti non edili.

L’impresa affidataria che risultasse “non congrua” avrà 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per poter regolarizzare la propria posizione, fornendo le necessarie giustificazioni e versando le somme mancanti fino a concorrenza della differenza riscontrata ai fini della congruità. Trascorso tale periodo, l’eventuale non congruità, qualora non dovesse essere sanata, produrrà un attestato negativo.

La mancata congruità può essere generata sia da un’irregolarità contrattuale dell’impresa affidataria, che, ad esempio, da una denuncia di un numero di ore inferiore alla percentuale indicata nella tabella, ma anche da un’irregolarità indotta da una o più imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

In caso di piccoli scostamenti (fino al 5%) dai minimi tabellari previsti, la Cassa Edile può comunque rilasciare l’attestato di congruità a fronte di una giustificazione da parte dell’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della congruità

L’impresa riceve una comunicazione delle cause di irregolarità, dell’importo a debito non saldato, con esito finale negativo e l’inserimento dell’impresa nella BNI (Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari). In questi casi, l’effetto più rilevante potrebbe essere l’emissione di un DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) irregolare, che non consentirà all’impresa di svolgere alcun lavoro per la pubblica amministrazione e nei cantieri privati superiori ai 70.000 euro, in particolare quelli oggetto di benefici fiscali, come il superbonus, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Ricordiamo che nei cantieri interessati da benefici fiscali o contributi pubblici di qualsiasi natura, l’irregolarità del DURC, così come il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 smi), comportano la revoca del contributo e dei benefici stessi, a danno del contribuente beneficiario.

2023-03-07T11:22:52+02:001 Marzo 2023|

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