Il Decreto “Cura Italia” tenta di dare risposte alle esigenze delle imprese anche dal punto di vista del credito. Qui di seguito trovate una selezione dei provvedimenti più rilevanti.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA (art. 49)
Per nove mesi dalla entrata in vigore:
- Garanzia gratuita, Aumenti massimali e percentuali di garanzia.
- Ammesse rinegoziazioni con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo.
- Nuovi finanziamenti di 18 mesi, massimo 3000, a favore di imprese, artisti e professionisti danneggiati dal covid-19. Il danno può essere autocertificato. La garanzia è prestata gratuitamente e senza valutazione.
- Prestazione della garanzia su microcredito senza valutazione del merito di credito anche per chi non è valutabile positivamente in base agli ultimi due Aumento da 25.000 a 40.000 del tetto massimo del finanziamento.
- Per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario.
FONDO GASPARRINI (sospensione mutuo prima casa) (art. 54)
Per nove mesi dalla entrata in vigore:
- Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione).
SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (art. 54)
- Credito di imposta a seguito di cessione crediti verso debitori inadempienti (trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta), in base a perdite ed eccedenze ACE, su un valore massimo non eccedente il 20% del valore dei crediti ceduti.
SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MPMI (art. 55)
- Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Info: Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131 credito@confartigianatorieti.it.