Autotrasporto: accordo per la classificazione del personale

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Autotrasporto: accordo per la classificazione del personale

Dopo il rinnovo del contratto collettivo nazionale “Logistica, trasporto merci e spedizione” e della relativa sezione artigiana, del 3 dicembre 2017, vede finalmente la luce l’accordo, firmato dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori, che permette alle imprese di autotrasporto di riclassificare il personale viaggiante “discontinuo”. Lo comunica Confartigianato Trasporti, tra le parti firmatarie dell’intesa.

Le operazioni di trattativa sindacale di categoria ed interconfederale, hanno infatti condotto alla sottoscrizione di un Accordo di costituzione della commissione paritetica regionale Trasporti. Oltre ad aver esteso la contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali all’autotrasporto merci, il nuovo CCNL ha anche dotato il settore di una classificazione del personale e ha modificato il regime orario per il personale viaggiante discontinuo. Ciò significa che sono state individuate 3 qualifiche e corrispondenti parametri retributivi: il personale viaggiante precedentemente inquadrato ai livelli 3°S – 3° – 4° viene riclassificato non più sulla base esclusiva della portata del mezzo utilizzato, ma in considerazione della professionalità dell’autotrasportatore, espressa dalle patenti possedute e dai servizi nei quali egli è coinvolto. In particolare, è previsto che al personale viaggiante discontinuo si possa applicare un orario settimanale “lungo”, in luogo delle canoniche 39 ore di lavoro normale settimanale a 47 ore.

Nello specifico:

Ai conducenti inquadrati alle lettere A-B-C (qualifica 3) e E-F (qualifica 2) in possesso di patente C-E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 bis, si applicherà un regime orario di 47 ore settimanali, subordinato alla verifica delle condizioni di discontinuità.

Ai conducenti inquadrati alle lettere D (qualifica 2) per i quali è previsto il possesso della patente C e G-H (qualifica 1) in possesso patente B si potrà applicare un orario di lavoro settimanale esteso da 39 a 47 ore settimanali, subordinato alla verifica delle condizioni di discontinuità.

“In altri termini – dichiara Tiziana Colletti, segretario di Confartigianato Trasporti Rieti – il nuovo CCNL ha garantito l’opportunità, per le imprese dell’autotrasporto merci, di estendere l’orario settimanale ordinario del personale viaggiante discontinuo in ragione delle peculiarità della loro prestazione, caratterizzata dall’alternanza tra periodi di lavoro e periodi di pausa, di riposo o di inattività. È tuttavia previsto che l’applicazione del regime orario esteso sia soggetta ad una verifica delle condizioni di discontinuità del trasporto ad opera apposita della Commissione paritetica costituita presso l’ente bilaterale.”

Con l’accordo regionale del dicembre 2019, Confartigianato Trasporti e le altre associazioni hanno costituito, in conformità al CCNL e all’Accordo sulle “Linee di indirizzo per la costituzione delle Commissioni paritetiche bilaterali categoriali” del 7 giugno 2018, la commissione paritetica che avrà il compito di verificare i requisiti d cui agli artt.11 bis e 30 del CCNL sez. Artigiana, cioè:

  • Verificare l’applicazione del regime di discontinuità a 47 ore di cui sopra;
  • Effettuare la verifica delle attività di a carico/scarico come previsto dall’articolo 30 e dalla sezione artigiana del CCNL.

“Sebbene le parti regionali contraenti siano tutt’ora impegnate in direzione di una riunione di primo insediamento della commissione – aggiunge Tiziana Colletti – si ritiene che le aziende interessate siano nella condizione di poter usufruire della flessibilità illustrata utilizzando i documenti allegati all’accordo regionale.”

“Ricordiamo – sottolinea Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti – che l’accordo nazionale ha previsto che possano accedere alle procedure citate non solo le imprese artigiane, per forma e applicazione contrattuale, ma anche quelle non artigiane applicanti i CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, per semplice adesione a una sigla datoriale tra quelle che hanno sottoscritto il CCNL. A titolo esemplificativo, l’impresa industriale dell’autotrasporto merci che voglia ricorrere all’estensione dell’orario settimanale, aderendo (o conferendo mandato specifico) a una organizzazione artigiana, può utilizzare i regimi di discontinuità senza dover stipulare un accordo collettivo aziendale (come previsto dalla parte generale “industria”), potendo accedere alla procedura semplificata presso la Commissione paritetica bilaterale.”

I lavoratori coinvolti dovranno essere informati sull’attività della Commissione. Le aziende, al fine di procedere con il riconoscimento del regime di discontinuità pari a 47 ore settimanali, dovranno far prevenire all’Eblart, tramite lo sportello Territoriale di Confartigianato, una comunicazione, sottoscritta dalle parte sociali, dove si prende atto della decisione assunta e condivisa dall’azienda.

Per maggiori informazioni: Ufficio Trasporti di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 trasporti@confartigianatorieti.it.

2020-02-29T12:13:00+02:0021 Febbraio 2020|

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