Aperti o chiusi? Le regole fino al 3 maggio

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Aperti o chiusi? Le regole fino al 3 maggio

Il DPCM 10 aprile, in vigore dal 14 aprile, proroga sostanzialmente le restrizioni in essere fino al 3 maggio compreso. Invitiamo alla lettura testo integrale del DPCM, per consultare l’elenco completo delle attività concesse e relativi codici ATECO.

Permangono i limiti agli spostamenti, la chiusura delle scuole, lo stop alle attività produttive e commerciali considerate non essenziali, salvi i casi di seguito esposti.

Va sottolineato preliminarmente che per le attività produttive sospese, sarà possibile – dal 14 aprile e previa comunicazione al Prefetto – accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservativa o manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione; nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. Le fabbriche e le attività aperte devono assicurare prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Confartigianato Imprese Rieti accoglie con particolare piacere la riapertura delle imprese di taglio boschi, per la quale tanto abbiamo sollecitato un intervento che esplicitasse la possibilità di proseguire nella normale attività.

Queste le NUOVE attività concesse (e i relativi codici ateco):

  • 2: silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • 25.73.1: fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili.
  • 26.1: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • 26.2: fabbricazione di computer e unità periferiche.
  • 33: Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92): è quindi consentita ora Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori).
  • 46.49.1: commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.75.01: commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • 81.3: cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.
  • 99: organizzazione e organismi extraterritoriali (es. Onu).

Consentiti inoltre il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

In riferimento alle librerie, la Regione Lazio ha emanato il 13 aprile 2020 un’ordinanza che differisce l’apertura al 20 aprile 2020, per dare il tempo agli esercenti per poter organizzare le misure di sicurezza previste dall’Allegato 5 del Dpcm del 10 aprile, come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire dei guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali.

Con riferimento agli esercizi commerciali aperti, è prevista la necessità di pulizia e igienizzazione almeno 2 volte al giorno dei locali, garanzia di aerazione adeguata, messa a disposizione di sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nei pressi di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale, uso di guanto usa e getta nelle attività di acquisto, accessi scaglionati (con ampliamento delle fasce orarie; per locali fino a 40m quadrati: accesso di una persona per volta e presenza di massimo due operatori, mentre per locali maggiori l’accesso è regolamentato in funzione dello spazio disponibile; informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata). Va infine impedita la permanenza all’interno dei locali oltre il tempo necessario all’acquisto de beni.

Oltre alla disposizione sulle librerie, l’ordinanza del 13 aprile della Regione Lazio prevede anche la proroga fino al 3 maggio della disciplina oraria dei negozi stabilita il 17 marzo scorso, ossia dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte (dall’obbligo di rispettare questi orari sono esentati, come fino a oggi: farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio)

Infine, analogamente a quanto fatto per i giorni di Pasqua e Pasquetta, è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, esclusi centri agroalimentari all’ingrosso, per il 25 aprile e il 1 maggio.

Resta la possibilità per le attività che sono funzionali a mantenere la continuità delle filiere, per le industrie a ciclo produttivo continuo, per le industrie dell’aerospazio e della difesa e per le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, per tutte le aziende che intendono effettuare operazioni di manutenzione o sanificazione, di proseguire la propria attività produttiva previa comunicazione e autorizzazione della Prefettura.

Rimane fermo l’obbligo, per le attività non sospese, di osservare il Protocollo sulla sicurezza sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 14 marzo.

2020-04-27T10:56:39+02:0014 Aprile 2020|

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