Alimentazione: le regole con il DPCM 24 ottobre

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Alimentazione: le regole con il DPCM 24 ottobre

Segnaliamo che è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre, che resterà in vigore fino al 24 novembre prossimo.
Il nuovo DPCM si collega ai precedenti Decreto del 13 e 18 ottobre scorso, che sostituisce. Per completezza riassumiamo le regole attualmente vigenti per il settore alimentazione e ristorazione (testo tra virgolette).

Attività commerciali al dettaglio

Resta valido quanto riportato nel DPCM 13 ottobre all’art. 1 comma 6 punto dd). Riportiamo nuovamente il testo:
“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;”
“le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali  (ai punti Ristorazione e Commercio al dettaglio) e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;”

Attività di ristorazione/bar/gelaterie/pasticcerie con somministrazione

In questo caso la norma è stata cambiata dal recente DPCM 24 ottobre:

“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;”

Attività di ristorazione/produzione alimenti con consegna a domicilio e/o con semplice asporto

Invariate le norme precedenti per questi tipi di attività:
“resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;”
“le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

ATTENZIONE!

“È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.”

Scarica CARTELLO PER LOCALI CON TAVOLI
Scarica CARTELLO GENERICO

 

 

 

Foto di pasja1000 da Pixabay

2020-10-29T12:29:00+02:0026 Ottobre 2020|

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