Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2021

//Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2021

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2021

Confartigianato Imprese Rieti ricorda che il 30 giugno scade il termine ultimo per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e poi modificato dal “Decreto crescita”.

La normativa vigente richiede infatti la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere tramite la pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono (scarica qui la tabella compilabile e poi inviala, una volta compilata e firmata, a credito@confartigianatorieti.it).

Evidenziamo che la mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Qui puoi leggere un riepilogo della normativa con le varie casistiche

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Se non hai un sito internet, puoi adempiere all’obbligo di pubblicazione tramite il nostro sito web, nella sezione “Obbligo trasparenza L. 124/2017”. Per farlo occorre:

Per ulteriori informazioni: Ufficio Credito e incentivi alle imprese, Tiziana Colletti tel. 0746 218131 credito@confartigianatorieti.it.

2021-07-16T16:49:50+01:0011 Giugno 2021|

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