DL Cura Italia – misure per il LAVORO

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DL Cura Italia – misure per il LAVORO

Confartigianato propone una sintesi dei contenuti del DL Cura Italia di interesse per le imprese. Ci focalizziamo, in questo articolo, sui provvedimenti in materia di LAVORO. Evidenziamo che l’elenco delle misure non è esaustivo, ma solo frutto di una selezione dei contenuti della norma che riteniamo di maggiore interesse per le imprese artigiane e le piccole imprese del territorio.

Integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

  • I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

  • Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
  • L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
  • Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro.

Nella gestione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, riteniamo utile schematizzare le possibilità a disposizione delle imprese.

FSBA – 20 settimane (100 gg/120 gg) – PER TUTTE LE IMPRESE ARTIGIANE (NO EDILIZIA)

Devono aver versato dal febbraio 2017 se sono imprese con dipendenti già a quella data, altrimenti fa fede la data di assunzione dei dipendenti

* per le imprese artigiane trasporto devono aver versato da dicembre 2017 se sono imprese con dipendenti già a quella data, altrimenti fa fede la data di assunzione dei dipendenti

Tutte le imprese ARTIGIANE (di qualsiasi dimensione) possono usufruire SOLO dell’FSBA e non hanno diritto a nessun altro tipo di cassa!!!

N.B. LE IMPRESE CHE NON SONO ISCRITTE A EBLART/FSBA quindi devono iscriversi e pagare retroattivamente. Contattare Confartigianato per il recupero dei versamenti.

CIG ORDINARIA – 9 settimane (dal 23/02 alla fine del mese di agosto) per un numero complessivo di 45gg/54 gg

IMPRESE:

  • EDILIZIA (artigiano/industria)
  • INDUSTRIA tutta
  • Tutte le imprese che in busta paga versano al FIS con 5 o più di dipendenti (Esempio: il commercio CON 5 O PIÙ DIPENDENTI)

Non c’è alcun tipo di anzianità lavorativa per accedervi, quindi è per tutti i dipendenti.

PROCEDURA: siamo in attesa di procedure operative ma sarà fatto un verbale con procedura semplificata e gestione INPS.

*FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)

N.B. per EDILIZIA e INDUSTRIA la CIG ordinaria già esiste e quindi questa si AGGIUNGE a quella esistente e chi al momento è già in CIGO può sospendere la precedente per richiedere questa con causale “Emergenza Covid-19”.

CIG DEROGA – 9 settimane (dal 23/02 alla fine del mese di agosto) per un numero complessivo di 45gg/54 gg

IMPRESE:

  • Per tutte le altre IMPRESE – esempio: agricola, pesca, terzo settore, cooperative sociali, ecc
  • Tutte le imprese che in busta paga versano al FIS con MENO di 5 dipendenti (Esempio: il commercio con MENO di 5 DIPENDENTI)

Non c’è alcun tipo di anzianità lavorativa per accedervi, quindi è per tutti i dipendenti.

PROCEDURA: siamo in attesa di procedure operative ma

  1. con MENO di 5 dipendenti non c’è nessun accordo sindacale da sottoscrivere, può procedere il consulente del lavoro telematicamente
  2. con PIÙ di 5 dipendenti Accordo sindacale con procedura semplificata e gestione REGIONE LAZIO.

*FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)

 

MISURE PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Congedo parentale e indennità (art. 23)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni un congedo parentale straordinario di 15 giorni, continuativi o frazionati, con corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione della didattica, saranno convertiti in periodi di congedo “straordinario” con diritto alla relativa indennità (50%) e non saranno quindi computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario. Tale specifico congedo è esteso, alle stesse condizioni, anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi.

La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale massimo di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il congedo “straordinario” è fruibile, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, anche in presenza di figli tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale di 15 giorni è possibile richiedere un voucher baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro ed è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

Le modalità operative per la fruizione delle due misure previste dalla norma (congedo e voucher) saranno stabilite dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spese previsto per 1.261 mln.

Periodo di sorveglianza equiparato a malattia (art. 26)

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, certificata in base ad apposita certificazione medica, è equiparato al trattamento di malattia erogato dall’Inps.

Indennità professionisti / co.co.co / lavoratori autonomi (art. 27-28)

Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (Artigiani, Commercianti e Agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS previa domanda e fino a esaurimento risorse.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

È previsto un contributo alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Reddito di ultima istanza (art.44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro – è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno adottati uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche social, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per definire criteri di priorità e le modalità di attribuzione della suddetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Divieto di licenziamento (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – 17 marzo 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

In merito ai licenziamenti individuali viene previsto che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966.

Info: Sportello Lavoro e Bilateralità di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 lavoro@confartigianatorieti.it.

2020-03-23T12:34:15+02:0018 Marzo 2020|

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