DL Cura Italia – misure FISCALI

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DL Cura Italia – misure FISCALI

Di seguito una selezione dei provvedimenti di natura Fiscale e Tributaria all’interno del DL Cura Italia.

RINVIO TECNICO – RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI (art. 60)

Premessa agli articoli 60, 61 e 62: salvo diversa futura posizione dell’INPS, la sospensione non  si applica alla quota conto dipendente trattenuta nella busta paga di febbraio (e marzo per bar,  ristoranti ecc), ma solo alla quota a carico dell’azienda.

– Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi  previdenziali ed  assistenziali e ai premi  per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE (lav. Dip e assimilato), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e PREMI INAIL  (art. 61)

  • Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per:
  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator.
  • I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono (ritenute, iva ecc) dal 2/03/2020 fino al 31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – E RITENUTE SU COMPENSI E PROVVIGIONI (art. 62)

  • Per tutti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (dich. IVA, Lipe I, estero, fatturazione, corrispettivi), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non varia la scadenza delle CU che rimane al 31/3/2020. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30/06/2020.
  • Per i soggetti con ricavi e compensi inferiori  a 2.000.000 nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lav. Dip e assimilato, contributi inps e premi inail in scadenza tra l’8/3/2020 e il 31/03/2020. I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo
  • Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CREDITI DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE  (art. 64)

  • Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

CREDITI DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

  • Ai soggetti esercenti attività d’impresa – tranne quelle  NON  SOSPESE  dal  DPCM 11/03/2020, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) – è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AD  AGENTI DI RISCOSSIONE  (art. 68)

  • Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS). La sospensione vale anche per accertamenti doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi (ex 160/2019) di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese di giugno.
  • Prorogati al 31 maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in scadenza il 31 marzo.
  • Specifichiamo: Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

Info: Ufficio Fiscale di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131 amministrazione@confartigianatorieti.it.

2020-03-23T12:33:00+02:0019 Marzo 2020|

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