Botteghe e attività storiche, come ottenere il riconoscimento

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Botteghe e attività storiche, come ottenere il riconoscimento

La Camera di Commercio Viterbo-Rieti informa che, tramite l’Azienda Speciale Centro Italia, svolgerà un ruolo attivo nel sostegno ai Comuni nella promozione delle attività e botteghe storiche, così come indicato nella Legge regionale 1/2022 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”.

Lo scopo è quello di sviluppare iniziative di valorizzazione e promozione delle botteghe e attività storiche, realtà economiche che rappresentano un elemento importante per la memoria della collettività e la valorizzazione delle tradizioni locali. Ai Comuni spetterà la realizzazione di un censimento, sia attraverso dati e documentazione amministrativa in proprio possesso, sia attraverso informazioni da acquisire dalla Camere di Commercio, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

Sono definite “botteghe e attività storiche”:

  1. i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
  2. i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
  3. le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione;
  4. le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

Tra gli interventi stabiliti per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, la Legge prevede che i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, adottino provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà.

La Giunta regionale, inoltre, concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai Comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità:

  • la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;
  • la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
  • la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
  • l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;
  • il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
  • la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.

L’alienazione dei locali di proprietà della Regione o degli enti da essa dipendenti all’interno dei quali ha sede una bottega storica è subordinata al vincolo di mantenimento della destinazione d’uso per un periodo non inferiore a cinque anni.

La Regione promuove e favorisce, altresì, la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

L’essere iscritti nell’Elenco regionale pubblico, anche a fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pure intercomunali, dedicati alle botteghe e attività storiche, nei portali web istituzionali dei comuni nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.

2022-11-10T09:55:32+02:0010 Novembre 2022|

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