Accise gasolio: rimborsi 2° trimestre 2021

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Accise gasolio: rimborsi 2° trimestre 2021

Si informa che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2021, dal 1°aprile al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1°aprile al 30 giugno 2021 dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.

Con la nota n. 218324/RU del 28 giugno 2021 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli precisa che l’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 5 o superiori.

Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Si ricorda che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

  • veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

La nota ricorda anche che il credito maturato nel I° trimestre 2021 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Modifiche apportate alle modalità di compilazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo. Si rinvia alla circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 che ha fornito indirizzi operativi in proposito.

Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l’esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice indentificato).

Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che, come comunicato nella news del 7 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Per informazioni: Ufficio Trasporti di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 trasporti@confartigianatorieti.it.

2021-07-05T10:59:56+02:005 Luglio 2021|

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