Diritto alla riparazione, cosa cambia davvero

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Diritto alla riparazione, cosa cambia davvero

È stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 176 25 settembre 2026, n. 176 nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 sulla promozione della riparazione dei beni. Il provvedimento modifica il Codice del consumo, introducendo misure volte a prolungare la vita utile dei prodotti e introducendo nuove disposizioni per fabbricanti, venditori e riparatori.

Il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2026 e le nuove disposizioni sulla garanzia legale di conformità si applicano agli acquisti effettuati dai consumatori a partire dal 31 luglio 2026. Di seguito si illustrano le principali novità.

Riparazione al di fuori della garanzia legale

Il nuovo Titolo II-bis del Codice del consumo disciplina la riparazione dei beni acquistati dai consumatori per difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore prevista dall’art. 133. L’obbligo di riparazione a carico del fabbricante, come stabilito dall’art. 127-bis, si applica soltanto ai beni soggetti a specifici requisiti europei di riparabilità (es. lavatrici, lavastoviglie) e nei limiti previsti da tali requisiti. Per consultare le categorie di beni interessate e i relativi riferimenti normativi, si rimanda all’allegato II – decies. Non si tratta, pertanto, di un obbligo generalizzato per tutti i prodotti.

Per i beni interessati, su richiesta del consumatore, il fabbricante deve effettuare la riparazione gratuitamente o a un prezzo ragionevole, salvo che sia impossibile. L’intervento può essere affidato a terzi. Se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione Europea, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato oppure, in sua assenza, sull’importatore e, in mancanza di quest’ultimo, sul distributore.

Ricambi e accesso alla riparazione (art. 127 – quinquies)

I fabbricanti che mettono a disposizione ricambi e strumenti devono offrirli a prezzi ragionevoli, tali da non scoraggiare la riparazione. I soggetti obbligati devono inoltre rendere accessibili online i prezzi indicativi delle normali riparazioni.

Sono vietati gli ostacoli contrattuali o derivanti da tecnologie hardware e software, salvo giustificazioni legittime e oggettive. Il fabbricante non può rifiutare la riparazione soltanto perché il bene è stato precedentemente riparato da altri operatori.

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione (art. 127 – quater)

I riparatori possono utilizzare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, riportato nell’allegato II – novies, per comunicare al consumatore le condizioni del servizio, tra cui intervento proposto, prezzo e tempi di esecuzione.

L’utilizzo è facoltativo, ma se fornito, il modulo deve essere gratuito e su supporto durevole (es. documento cartaceo, pdf). Gli eventuali costi della diagnostica necessaria possono essere addebitati, previa informazione al consumatore. Le condizioni indicate restano ferme per 30 giorni, salvo un termine più lungo concordato; se accettate entro tale periodo, vincolano il riparatore nell’esecuzione del servizio.

Garanzia legale di conformità (art. 133, comma 1-bis)

Quando, nell’ambito della garanzia legale, si ricorre alla riparazione per rimediare a un difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore è esteso una sola volta di dodici mesi. Prima di procedere, il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’estensione prevista in caso di riparazione. Quest’ultima non si applica agli interventi effettuati al di fuori della garanzia legale.

Piattaforma, monitoraggio e sanzioni

È prevista una sezione nazionale della piattaforma europea per la riparazione (art. 127 – septies), istituita a seguito dell’attivazione della piattaforma da parte della Commissione Europea, nonché un Osservatorio nazionale presso il MIMIT per monitorare il settore.

Per la violazione degli obblighi relativi al modulo, alla riparazione e alle informazioni sui servizi sono previste, dall’art. 127 – undecies, sanzioni da 5.000€ a 50.000€ per ciascuna violazione, con limiti raddoppiati nei casi di particolare gravità o recidiva. La vigilanza è affidata all’AGCM. Per violazioni della disciplina della garanzia legale è previsto un distinto rinvio al regime dell’art. 27 del Codice del Consumo.

 

Immagine di magnific

2026-10-23T15:39:31+02:0023 Ottobre 2026|

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