Il 7 gennaio 2025 è entrato in vigore il Nuovo CPR, Regolamento (UE) 2024/3110. Con questo passaggio è avviata la graduale sostituzione del precedente Regolamento 305/2011. Il nuovo quadro risponde alla necessità di maggiore sostenibilità, trasparenza e digitalizzazione nel settore.
Tra le novità più significative:
- il passaggio dalla tradizionale Dichiarazione di Prestazione (DoP) alla nuova Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC). Quest’ultima, obbligatoriamente in formato elettronico e non modificabile dall’8 gennaio 2026, non si limita più a descrivere le prestazioni del prodotto, ma attesta anche la sua conformità ai requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza. Per i produttori ciò implica un ampliamento significativo degli obblighi documentali e di verifica.
- l’introduzione degli indicatori LCA (Life Cycle Assessment) nella DoPC. Diventa obbligatorio dichiarare gli impatti ambientali del prodotto lungo l’intero ciclo di vita — dalle emissioni al consumo delle risorse — con un’applicazione progressiva a partire dal 2026, estesa anche agli imballaggi.
- il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), che integrerà le DoPC ed assegnerà a ogni tipologia di prodotto un codice identificativo univoco. Attraverso il DPP saranno disponibili, in formato digitale e per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato, tutte le informazioni tecniche e di sicurezza, comprese le DoPC.
- La modifica del d. AVCP 3 (ossia il sistema di certificazione applicato ai serramenti esterni) con un maggiore coinvolgimento del laboratorio nelle procedure aziendali.
È importante ricordare che le DoP attualmente in uso resteranno valide fino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, delle nuove norme armonizzate relative a ciascuna categoria di prodotto. Ciò significa che, finché non sarà scritta la nuova norma di prodotto, le regole oggi in vigore per la Marcatura CE rimarranno valide e le aziende non dovranno variare nulla nelle procedure già in essere.
Si ricorda che le attuali procedure di certificazione non prevedono solamente l’esecuzione delle prove in laboratorio ma anche:
- l’istituzione di un adeguato piano di controllo produzione in azienda;
- la consegna della documentazione prescritta al cliente (Dichiarazione di Prestazione e Label CE).
Qualora l’impresa non avesse messo in pratica le prescrizioni di cui alla vigente legislazione, e quindi non avesse attuato le prescritte procedure e/o non redigesse e consegnasse le documentazioni corretta, in base alla legislazione nazionale (DL 106/2017) sarebbe passabile di sanzioni:
- Da 4.000 a 24.000 euro qualora i prodotti commercializzati non siano collegati a strutture ( travature) o antincendio (es. porte su via di fuga).
- Da 10.000 a 50.000 euro più l’arresto fino a sei mesi qualora i prodotti commercializzati siano collegati a strutture ( travature) o antincendio (es. porte su via di fuga).
Pertanto, in attesa della revisione e armonizzazione della norma EN 14351-1 (serramenti esterni EN 13659 (oscuranti) e 13561 (tende e zanzariere), revisione che si suppone vedrà la luce nel periodo 2028/2029, un’impresa del settore dei serramenti, per operare nel pieno rispetto delle regole, può fare riferimento alla checklist che mettiamo a disposizione.