Sconto e cessione dei bonus edilizi: emendamenti approvati al D.L. n. 11/2023

//Sconto e cessione dei bonus edilizi: emendamenti approvati al D.L. n. 11/2023

Sconto e cessione dei bonus edilizi: emendamenti approvati al D.L. n. 11/2023

Sono stati approvati nuovi emendamenti al DL 11/2023, in linea con le richieste di Confartigianato, per risolvere alcune criticità dopo il divieto di sconto e cessione dei crediti su bonus edilizi entrato in vigore il 17 febbraio 2023.

Le novità non solo attenuano la portata del divieto di concessione dello sconto in fattura ovvero di cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni edilizie, ma risolvono anche alcune criticità sulle cessioni in itinere in vista della scadenza del 31 marzo 2023, nonché su alcune proroghe per il superbonus 110%.

Si ribadisce che tali misure entreranno in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto 11/2023.

Si elencano le principali misure approvate.

1..Possibilità di accedere alla remissione in bonis per la tardiva presentazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito in assenza della conclusione dell’accordo con le banche entro il 31 marzo 2023

Viene consentito di accedere alla “remissione in bonis”, entro il 30 novembre 2023 (con il pagamento, quindi, della sanzione di 250 euro) anche se alla data del 31 marzo 2023 il contratto di cessione del credito verso banche ed altri istituti vigilati non è ancora concluso. Tale deroga è consentita esclusivamente per la cessione delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2022, o alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

2. Unifamiliari: proroga al 30 settembre 2023 del superbonus 110% per le “villette”

Per ulteriori sei mesi (fino al 30 settembre 2023), le spese sostenute per interventi da “superbonus” sulle unifamiliari, possono continuare a beneficiare della detrazione del 110%, sempreché al 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% del lavoro complessivo.

3.   Mantenimento dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura

Viene escluso il divieto di opzione per lo sconto e cessione dei crediti per:

  • Interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale.
  • Interventi effettuati nei comuni ubicati nei “crateri sismici” verificatisi dal 2009 e in relazione ad immobili danneggiati dalla cd “alluvione Marche” dello scorso 15 settembre
  • Interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3.

4.   Ampliamento dell’arco temporale di fruizione dei crediti d’imposta utilizzabili in 4 o 5 anni

Viene esteso l’ambito di applicazione della facoltà di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazioni di opzione per lo sconto/cessione, riconosciuto nel D.L. “Aiuti- quater” (ed ancora in attesa di un provvedimento attuativo). La facoltà è riconosciuta ai crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023 (e non più 31 ottobre 2022) e anche agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e al sisma bonus (oltre che interventi “superbonus”).

5.   Ampliamento dell’arco temporale di fruizione della detrazione superbonus da parte del beneficiario

È riconosciuta la facoltà per il beneficiario del superbonus, relativamente alle spese sostenute nel 2022, di fruire dell’agevolazione in 10 quote annuali dal 2023, con opzione irrevocabile e a condizione che la prima rata non sia stata ancora indicata in dichiarazione. La formulazione letterale sembrerebbe richiedere l’esposizione della spesa in dichiarazione dei redditi relativa al 2022 e l’inizio della detrazione soltanto dall’anno successivo.

6.   Compensazione dei crediti con debiti vantati anche nei confronti di enti impositori diversi

Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che i crediti d’imposta tributari possono essere compensati con i debiti di enti impositori diversi.

7.   Responsabilità in solido dei cessionari, limitazione in presenza di attestazione rilasciata dall’istituto di credito

Esclusa la responsabilità in solido dei cessionari che acquistano i crediti d’imposta da un istituto bancario o gruppo bancario, in presenza di un’attestazione del medesimo istituto che certifica il possesso della documentazione elencata nel medesimo articolo 1 del decreto-legge.

8.   Incremento della capacità di assorbimento da parte del sistema bancario

Alle banche, agli intermediari finanziari e alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta che hanno esaurito la propria capienza fiscale, è consentito utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta sorti per il superbonus. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

2023-03-29T12:53:56+02:0029 Marzo 2023|

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