RUI: registro unico degli ispettori centri di revisione – obblighi e scadenze

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RUI: registro unico degli ispettori centri di revisione – obblighi e scadenze

Dal 16 giugno 2025 è ufficialmente operativa la nuova piattaforma online del RUI – Registro Unico degli Ispettori, strumento cardine per garantire efficienza, tracciabilità e controllo sull’attività degli ispettori dei centri di revisione.

Il RUI, istituito dal Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025, raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su:

  • veicoli leggeri (fino a 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva fino a 3,5 t),
  • veicoli pesanti (massa complessiva superiore a 3,5 t).

Il nuovo sistema sostituisce il precedente attivo dal 2022 e consente un monitoraggio continuo dei requisiti abilitativi, la gestione dei corsi di aggiornamento, delle assicurazioni obbligatorie e di eventuali procedimenti sanzionatori.

Chi deve iscriversi

Sono tenuti all’iscrizione tutti gli ispettori dei Centri di Revisione, nello specifico:

  • gli ispettori ope legis (ex responsabili tecnici) abilitati prima del 31 agosto 2018;
  • gli ispettori autorizzati che hanno acquisito il titolo abilitativo modulo B – veicoli leggeri;
  • gli ispettori autorizzati che hanno acquisito il titolo abilitativo modulo C – veicoli pesanti.

Attenzione!

Tutti gli ispettori in attività dovevano aver presentato l’istanza di iscrizione entro lo scorso 1° dicembre 2025In mancanza, dal 2 gennaio 2026 l’attività sarà sospesa

Chi era già registrato nel precedente RUI (registro che era gestito dalle Direzioni Generali Territoriali) è stato automaticamente migrato e dovrà aggiornare le informazioni relative alla frequenza del corso di aggiornamento triennale.

Come accedere al RUI

L’istanza può essere presentata:

  • direttamente dall’ispettore
  • da soggetti delegati (studi di consulenza, centri di controllo)
  • da organismi di formazione solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento ministeriale (attualmente non ancora disponibile).

Documenti richiesti per l’iscrizione

  • Certificato di superamento dei corsi modulo B e/o C;
  • Attestato del corso di aggiornamento triennale;
  • Firma digitale;
  • Polizza assicurativa > 500.000 € (solo per modulo C);
  • Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali e assenza di conflitti di interesse.

Tappe

  • 16/06/2025: attivata piattaforma RUI
  • 01/12/2025: termine per presentare l’istanza di iscrizione
  • 02/01/2026: sospensione attività per chi non risulta iscritto o aggiornato

Corsi di aggiornamento obbligatori

Per mantenere il titolo abilitativo, è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento formativo ogni tre anni.

Scadenze:

  • Ispettori (ex responsabili tecnici) ope legis abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018 → aggiornamento entro il 31/12/2025;
  • Ispettori (ex responsabili tecnici) ope legis che hanno già completato un corso di aggiornamento entro 3 anni a partire dalla data del precedente corso;
  • Ispettori Centri di Revisione (modulo B o C) → aggiornamento obbligatorio entro 3 anni dalla data di superamento dell’esame per l’ottenimento del titolo abilitativo.

Obbligo di mantenere i dati aggiornati

Tutti gli ispettori iscritti al RUI devono mantenere aggiornate le seguenti informazioni:

  • assicurazione (modulo C);
  • dichiarazioni su conflitti di interesse (modulo C);
  • attestati di aggiornamento;
  • eventuale passaggio da modulo B a C.

Le istanze vengono verificate dagli Organismi di Supervisione competenti (DGT, Regioni autonome, Province, Città metropolitane).

Manuali e assistenza

  • Il manuale utente per la compilazione dell’istanza è disponibile sul Portale dell’Automobilista.
  • Per assistenza: Telefono: 800 23 23 23 (da fisso, gratuito) – 06 45 77 59 27 (da cellulare, a pagamento) E-mail: dgmot@servizidt.it
  • È disponibile anche la sezione FAQ – Domande frequenti sul Portale.

Per saperne di più scarica il Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025: CLICCA QUI

2025-12-19T11:41:04+01:0019 Dicembre 2025|

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