Dal 16 giugno 2025 è ufficialmente operativa la nuova piattaforma online del RUI – Registro Unico degli Ispettori, strumento cardine per garantire efficienza, tracciabilità e controllo sull’attività degli ispettori dei centri di revisione.
Il RUI, istituito dal Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025, raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su:
- veicoli leggeri (fino a 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva fino a 3,5 t),
- veicoli pesanti (massa complessiva superiore a 3,5 t).
Il nuovo sistema sostituisce il precedente attivo dal 2022 e consente un monitoraggio continuo dei requisiti abilitativi, la gestione dei corsi di aggiornamento, delle assicurazioni obbligatorie e di eventuali procedimenti sanzionatori.
Chi deve iscriversi
Sono tenuti all’iscrizione tutti gli ispettori dei Centri di Revisione, nello specifico:
- gli ispettori ope legis (ex responsabili tecnici) abilitati prima del 31 agosto 2018;
- gli ispettori autorizzati che hanno acquisito il titolo abilitativo modulo B – veicoli leggeri;
- gli ispettori autorizzati che hanno acquisito il titolo abilitativo modulo C – veicoli pesanti.
Attenzione!
Tutti gli ispettori in attività dovevano aver presentato l’istanza di iscrizione entro lo scorso 1° dicembre 2025. In mancanza, dal 2 gennaio 2026 l’attività sarà sospesa
Chi era già registrato nel precedente RUI (registro che era gestito dalle Direzioni Generali Territoriali) è stato automaticamente migrato e dovrà aggiornare le informazioni relative alla frequenza del corso di aggiornamento triennale.
Come accedere al RUI
- Per l’iscrizione: Portale dell’Automobilista
- Per aggiornamenti e verifiche: Portale del Trasporto
Al primo accesso è necessario autenticarsi tramite SPID di livello 2 o CIE. Successivamente, con le credenziali fornite dal ministero
L’istanza può essere presentata:
- direttamente dall’ispettore
- da soggetti delegati (studi di consulenza, centri di controllo)
- da organismi di formazione solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento ministeriale (attualmente non ancora disponibile).
Documenti richiesti per l’iscrizione
- Certificato di superamento dei corsi modulo B e/o C;
- Attestato del corso di aggiornamento triennale;
- Firma digitale;
- Polizza assicurativa > 500.000 € (solo per modulo C);
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali e assenza di conflitti di interesse.
Tappe
- 16/06/2025: attivata piattaforma RUI
- 01/12/2025: termine per presentare l’istanza di iscrizione
- 02/01/2026: sospensione attività per chi non risulta iscritto o aggiornato
Corsi di aggiornamento obbligatori
Per mantenere il titolo abilitativo, è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento formativo ogni tre anni.
Scadenze:
- Ispettori (ex responsabili tecnici) ope legis abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018 → aggiornamento entro il 31/12/2025;
- Ispettori (ex responsabili tecnici) ope legis che hanno già completato un corso di aggiornamento entro 3 anni a partire dalla data del precedente corso;
- Ispettori Centri di Revisione (modulo B o C) → aggiornamento obbligatorio entro 3 anni dalla data di superamento dell’esame per l’ottenimento del titolo abilitativo.
Obbligo di mantenere i dati aggiornati
Tutti gli ispettori iscritti al RUI devono mantenere aggiornate le seguenti informazioni:
- assicurazione (modulo C);
- dichiarazioni su conflitti di interesse (modulo C);
- attestati di aggiornamento;
- eventuale passaggio da modulo B a C.
Le istanze vengono verificate dagli Organismi di Supervisione competenti (DGT, Regioni autonome, Province, Città metropolitane).
Manuali e assistenza
- Il manuale utente per la compilazione dell’istanza è disponibile sul Portale dell’Automobilista.
- Per assistenza: Telefono: 800 23 23 23 (da fisso, gratuito) – 06 45 77 59 27 (da cellulare, a pagamento) E-mail: dgmot@servizidt.it
- È disponibile anche la sezione FAQ – Domande frequenti sul Portale.
Per saperne di più scarica il Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025: CLICCA QUI