Rientri dalle ferie in sicurezza

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Rientri dalle ferie in sicurezza

Con la fine di agosto si concluderanno le ferie per la maggior parte delle persone. Per assicurarsi una ripresa delle attività in sicurezza, in tempo di Covid-19 è bene verificare che le regole per il contenimento della diffusione del virus vengano osservate. Una precauzione generale sulla quale anche le aziende possano fare molto, assicurandosi che i propri dipendenti abbiano adempiuto a quanto disposto dal Dpcm 7 agosto 2020.

La pausa estiva ha infatti rimescolato non di poco la geografia degli spostamenti imponendo alle autorità sanitarie un innalzamento della vigilanza specialmente nei confronti di coloro che, per le vacanze o per rientrare nei Paesi di origine, hanno raggiunto destinazioni ad alto tasso di diffusione della pandemia.

Fondamentale, dunque, conoscere le norme in vigore, accertarsi che vengano rispettate o, quando necessario, incentivarne l’applicazione.

PAESI EUROPEI

PAESI UE (ESCLUSE CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA, ROMANIA E BULGARIA), SCHENGEN, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO

I viaggi da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. È in vigore solo l’obbligo di compilare un’autodichiarazione (SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE).

NOTA
ELENCO C: Bulgaria, Romania
ELENCO D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

I viaggi da e per questi Paesi non prevedono alcuna limitazione.

CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 dispone per i viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta l’obbligo di segnalare l’arrivo in Italia e di sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2, al momento dell’arrivo oppure nelle 48 ore successive.

SOGGETTI INTERESSATI

Tutte le persone di qualsiasi età che, rientrando dai suddetti paesi, intendono fare ingresso nel territorio nazionale fino al 7 settembre 2020, anche se asintomatiche.

OBBLIGHI

  • comunicare immediatamente l’ingresso in Italia
  • sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS CoV-2

QUANDO

  • al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile
  • entro 48 ore dall’ingresso in Italia

COSA FARE

Dichiarare il proprio ingresso tramite il numero verde 800.118.800 o attraverso l’App ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi, per effettuare il tampone, presso il drive-in di Rieti situato presso la Direzione aziendale in via del Terminillo 42, munito di Tessera sanitaria e documento di viaggio. Se al drive-in si accede con ricetta del Medico di famiglia si velocizzano le operazioni di tracciamento. Per tale attività il drive-in è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, ad eccezione della domenica.

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque, di segnalare con tempestività tale situazione alle Autorità sanitaria attraverso i numeri telefonici appositamente dedicati 0746-279840 – 0746-279855 e di sottoporsi, in attesa delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, in isolamento. Si ricorda che, prima durante e dopo l’effettuazione del test è fatto altresì obbligo di osservare tutte le misure igienico-sanitarie previste e già note (allegato 19 Misure-Igienico-Sanitarie – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020).

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

Sono esentati dall’obbligo di sottoporsi a tampone, i cittadini che possano esibire l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato, mediante tampone naso-faringeo, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia.

BULGARIA E ROMANIA

Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F) ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, THAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E o F). Tuttavia, al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

RESTO DEL MONDO

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

PAESI DAI QUALI NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA

ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

KOSOVO, MONTENEGRO, SERBIA

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

COLOMBIA

Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

ECCEZIONI

A condizione che non insorgano sintomi di Covis-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del Dpcm7 agosto 2020 (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori degli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

NOTA
ELENCO A: Repubblica di San Marino, Stato città del Vaticano
ELENCO B: Paesi  UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
ELENCO C: Bulgaria e Romania
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

2020-09-03T12:24:28+02:0027 Agosto 2020|

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