Qualifica tecnici manutentori antincendio: proroga al 25 settembre 2026

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Qualifica tecnici manutentori antincendio: proroga al 25 settembre 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025 il D.M. 15/07/2025, che modifica l’art. 6 del D.M. 01/09/2021 (Decreto Controlli) riguardo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. La modifica principale riguarda la proroga al 25 settembre 2026 del termine per la qualificazione dei tecnici manutentori, spostando di un anno la scadenza precedente di settembre 2025.

Motivazioni della proroga

  • Le difficoltà legate alla qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede sedi d’esame adeguate e specifiche apparecchiature dedicate, non ancora diffuse in modo uniforme sul territorio.
  • La complessità e i tempi necessari per valutare i requisiti specifici indicati nell’allegato II, punto 4, del D.M. 01/09/2021, da parte delle commissioni esaminatrici.
  • L’obiettivo di completare l’implementazione di un’applicazione informatica dedicata alla gestione del procedimento di riconoscimento della qualifica.

Cosa prevede il D.M. 01/09/2021

Il D.M. 01/09/2021, attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che manutenzione, controlli periodici e sorveglianza sugli impianti e sui sistemi antincendio devono essere effettuati e documentati secondo la regola dell’arte, secondo le normative tecniche applicabili e secondo le indicazioni dei produttori/installatori, in conformità agli obiettivi dell’Allegato I. Le attività di controllo e manutenzione devono essere svolte da tecnici in possesso di una qualifica specifica, ottenuta secondo l’Allegato II. Tale allegato definisce:

  • mansioni e attività del tecnico manutentore qualificato;
  • competenze, abilità e conoscenze richieste;
  • contenuti, durata e finalità dei percorsi formativi teorico-pratici.

Le semplificazioni introdotte dal D.M. 13/09/2024

Il D.M. 13/09/2024 ha previsto una semplificazione per chi, al momento di entrata in vigore, svolgeva attività di manutenzione o controllo da almeno 3 anni. In base alle modifiche, la valutazione dei requisiti riguarda ora solo il comma 4 del punto 4 (modificato dal nuovo decreto):

“La valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14.”

Aspetti modificati rispetto al testo precedente

  • La prova orale è stata sostituita da una certificazione volontaria o da una attestazione rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attestante la frequenza a un corso presso un ente accreditato.
  • È stata introdotta una tariffa specifica per l’attività di valutazione dei requisiti: ora è prevista un importo pari al doppio di quello indicato nel prospetto C dell’allegato al D.M. 14 marzo 2012 (da 58 € a 116 €).

Non cambiano i soggetti obbligati alla qualifica e le procedure di pre-accreditamento presso i Vigili del Fuoco: per saperne di più clicca qui

Per maggiori informazioni: Ufficio Impianti di Confartigianato Imprese Rieti, Elisa De Paola tel. 0746218131 (tasto 2) elisa.depaola@confartigianatorieti.it.

 

 

 

Immagine freepik

2025-08-25T17:46:32+02:0025 Agosto 2025|

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