Nuovi criteri di formazione per i Centri Revisione

//Nuovi criteri di formazione per i Centri Revisione

Nuovi criteri di formazione per i Centri Revisione

Pubblicato l’Accordo Stato Regioni che definisce i criteri formativi dell’ispettore dei centri di controllo autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Evidenziamo che l’azione svolta dalla categoria in materia ha consentito di raggiungere un risultato estremamente importante in quanto, rispetto al testo iniziale che era stato presentato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, abbiamo ottenuto correttivi sostanziali, nell’ottica di tutelare le imprese in attività ed evitare impatti penalizzanti per l’adeguamento ai nuovi parametri di qualificazione professionale, più restrittivi, previsti dalla Direttiva europea 2014/45/UE.

Per quanto concerne i requisiti di ingresso per diventare ispettore del centro di controllo quindi per i nuovi ispettori, il programma di formazione è stato adeguato per rispondere ai più elevati livelli di competenza tecnico-culturale e di qualificazione richiesti dalla Direttiva europea (2014/45/UE) e ciò implica necessariamente un consistente numero di ore di formazione per conseguire l’abilitazione.

In particolare, è previsto il prerequisito del titolo di studio, a cui si deve aggiungere un’esperienza lavorativa o di tirocinio nell’area veicoli stradali (3 anni per i diplomati, 6 mesi per i laureati). I titoli di studio ammessi sono:

  1. diploma di liceo scientifico:
  2. diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  3. laurea triennale in ingegneria meccanica;
  4. laurea in ingegneria vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria;
  5. diplomi quinquennali di maturità rilasciati da Istituti Professionali di Stato settore industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
  6. diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”.

Titolo di studio ed esperienza documentata alla mano, si procede alla formazione abilitante, da conseguire solo presso enti di formazione autorizzati dalla Regione. Il vecchio corso di 32 ore viene sostituito da un percorso formativo a tre livelli: Modulo A (120 ore), Modulo B (176 ore) ed eventuale Modulo C (50 ore) per coloro che vorranno abilitarsi per la revisione dei mezzi > 3.5 t. Viene inoltre introdotto l’obbligo di effettuare un aggiornamento di 20 ore ogni 3 anni.

Una modifica sostanziale che “salva” solo i responsabili tecnici abilitati con la vecchia normativa, che dovranno frequentare solo gli aggiornamenti previsti. Per coloro invece che dovranno conseguire l’abilitazione ex novo, il percorso di fa decisamente impegnativo, sia in termini di tempo che economici. Gli ispettori per le revisioni diventeranno presto “merce rara” e richiestissimi…

Rimandiamo alla lettura dell’Accordo Stato Regioni per l’illustrazione completa delle novità introdotte.

2019-06-19T09:41:27+01:0031 Maggio 2019|

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