DL Rilancio, dal 15 giugno le richieste per i contributi a fondo perduto

//DL Rilancio, dal 15 giugno le richieste per i contributi a fondo perduto

DL Rilancio, dal 15 giugno le richieste per i contributi a fondo perduto

Al via le domande per richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio a ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa del lockdown e della crisi da Covid-19.

Artigiani e piccoli imprenditori potranno presentare all’Agenzia delle Entrate, a partire da lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto, il modello telematico per la richiesta delle risorse; se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto. La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

N.B.: A differenza della prima versione del Decreto Rilancio, nella quale erano esclusi tutti i soggetti che avevano percepito indennità INPS di 600 euro, in fase di conversione in legge sono stati ricompresi tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi con P.IVA iscritti alle gestioni artigiani o commercianti.

Come si calcola il contributo

Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per informazioni e per l’invio delle domande: Ufficio Credito e Incentivi di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 credito@confartigianatorieti.it.

 

2020-06-26T09:50:48+02:0015 Giugno 2020|

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online e per attivare tutte le funzionalità del sito. Cliccando su "Accetto" aderisci alla la nostra politica sui cookie.

Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Abilita o disabilita i cookie del sito dal pannello sottostante. Alcuni cookie non possono essere disabilitati perchè necessari al funzionamento del sito stesso.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Per il corretto funzionamento del sito è necessario salvare questi cookie sul browser.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • SERVERID87219
  • fusionredux_current_tab
  • redux_current_tab

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi