Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

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Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.56 del 6 marzo 2021, il DPCM del 21 gennaio 2021 che stabilisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1 comma 42 della legge 160/2019. Il decreto definisce inoltre le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, oltre alle modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento.

Comuni richiedenti

I contributi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, possono essere richiesti dai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, e dai comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana presentando apposita domanda nel limite massimo di 150 milioni di euro all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Ogni comune può richiedere il contributo per uno o più interventi per un limite massimo di:

  • 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
  • 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
  • 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute attraverso interventi di:

  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  • mobilità sostenibile.

Per l’ammissibilità del contributo:

  • le richieste devono indicare il CUP dell’opera valido e correttamente individuato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  • le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune;
  • alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di riferimento.

Modello presentazione domanda

Con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.

La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell’apposito modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«Area certificati».

2021-03-09T12:23:35+02:009 Marzo 2021|

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