Cessione del credito ecobonus e sismabonus

//Cessione del credito ecobonus e sismabonus

Cessione del credito ecobonus e sismabonus

Già la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 c. 74) aveva introdotto la possibilità di usufruire della cessione del credito al posto delle detrazioni fiscali per i lavori edilizi. Uno strumento che va di anno in anno rafforzandosi, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese, che richiede però un’attenta applicazione per non incorrere in errori.

In pratica, i condòmini possono cedere alle imprese che effettuano lavori sulle parti comuni, per i quali è possibile usufruire di ecobonus e sismabonus, il loro credito, in cambio delle somme dovute per il pagamento dei lavori.

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito anche per gli interventi compiuti sulle singole unità immobiliari, ma unicamente per l’ecobonus.

Chi può richiedere la cessione del credito

L’agevolazione è stata pensata soprattutto per i cittadini incapienti, coloro che rientrano nella cosiddetta no tax area e hanno quindi un reddito talmente basso da non essere soggetti a imposizione IRPEF.

Gli incapienti non traggono vantaggio dalle detrazioni per interventi edilizi, visto che non hanno tasse da detrarre. Nel caso in cui nel loro condominio si effettuino lavori di riqualificazione energetica, infatti, si trovano nella duplice condizione di svantaggio di avere difficoltà a pagare le spese e di non poter usufruire dello sconto fiscale.

Si tratta di soggetti che:
• non versano l’IRPEF perché non oltrepassano il primo sbarramento di reddito minimo
• sono possessori di redditi esclusi dall’imposizione IRPEF per espressa previsione
• l’imposta lorda dovuta è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal TUIR.

La possibilità di cedere il credito è stata estesa a tutti i condòmini e anche ai lavori sulle singole unità immobiliari, ma solo per l’ecobonus.

Verso chi si può effettuare la cessione del credito

La cessione può essere effettuata nei confronti di:

  • imprese esecutrici e fornitori dei beni necessari per l’intervento;
  • altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • unicamente i soggetti incapienti possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari.

Con la circolare n. 11/E del 2018 il Fisco ha fornito alcuni chiarimenti sui soggetti verso cui può essere effettuata la cessione.

Innanzitutto ha chiarito che deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Così, se il contribuente ha ceduto il credito alla sua ditta appaltatrice, l’impresa potrà a sua volta cederlo a una ditta subappaltatrice, ma questa non potrà cederlo ancora.

In secondo luogo, ha specificato che i soggetti privati ai quali può essere ceduto il credito devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Recentemente, con la Risposta all’Interpello n. 109 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione per sisma bonus ed ecobonus dei lavori condominali anche ai soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati. In generale, nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

Come fare la cessione del credito ecobonus e sismabonus in condominio

La richiesta di effettuare la cessione del credito alle imprese e ai fornitori deve risultare dalla delibera assembleare di approvazione dei lavori. In alternativa, il condomino deve comunicarla all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, indicando:
• i propri dati
• denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.

Le ditte, da parte loro, dovranno espressamente comunicare al condominio l’accettazione della cessione del credito in cambio delle spese dovute per la prestazione di servizi o per la fornitura di beni.

Per ufficializzare la scelta, l’amministratore dovrà inoltrare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali Entratel o Fisconline, in cui siano indicati:
• il totale delle spese sostenute
• l’elenco dei bonifici effettuati per pagare tali spese
• il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno di essi
• il codice fiscale del cessionario a cui è stato ceduto il credito e l’importo del credito ceduto a ciascuno
• l’accettazione del cessionario.

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito.

L’amministratore del condominio deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il portale telematico con cui ha effettuato la comunicazione.

Per poter usufruire dell’agevolazione nei condomìni piccoli e minimi, gli adempimenti previsti a carico degli amministratori devono essere svolti da uno dei condòmini.

Come fare la cessione del credito ecobonus per singole unità abitative

Con il Provvedimento 100372/2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modulo e le istruzioni operative per i privati che vogliono effettuare la cessione del credito.

Attraverso il modulo predisposto, il contribuente dovrà comunicare dati come:
• nome e codice fiscale
• tipologia di intervento effettuata
• importo complessivo della spesa sostenuta
• importo complessivo del credito cedibile
• anno di sostenimento della spesa
• dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.

La comunicazione per i lavori effettuati nell’anno 2018 deve essere inviata dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

Il cessionario potrà a sua volta cedere il credito a partire dal 5 agosto 2019, altrimenti, a partire dalla stessa data, potrà utilizzarlo in compensazione.

Come compilare il modello F24 per utilizzare la cessione del credito

Il credito ceduto può essere utilizzato dalle imprese unicamente in compensazione, ripartendolo in 10 rate annuali di pari importo nel caso dell’Ecobonus e in 5 rate nel caso del Sismabonus.

La quota di credito non fruita nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per poter godere della compensazione è quella di inviare il modello F24 attraverso i portali Fisconline o Entratel.

L’Agenzia delle Entrate, per evitare confusione, ha istituito due distinti codici tributo da indicare in questo modello:
• 6890 per l’Ecobonus
• 6891 per il Sismabonus.

I codici sopra indicati vanno inseriti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nelle seguenti colonne:
• importi a credito compensati
• importi a debito versati, se il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato.

Nel campo anno di riferimento va riportato, nel formato AAAA, l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto.

Controlli sulla cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli per verificare che i richiedenti siano effettivamente in possesso dei requisiti previsti per poter cedere il credito.

In particolare:
• nel caso in cui si accerti che l’agevolazione non spetta (anche in parte), il relativo importo sarà recuperato nei confronti del condomino, maggiorato di interessi e sanzione
• se viene accertata l’indebita fruizione del credito, il relativo importo sarà recuperato nei confronti del fornitore, anche in questo caso maggiorato di interessi e sanzione.

2019-04-26T19:01:32+01:0026 Aprile 2019|

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