Bonus POS su acquisto/noleggio e sulle commissioni

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Bonus POS su acquisto/noleggio e sulle commissioni

Lo scorso 30 giugno è stato approvato e pubblicato in GU n 155 il DL n. 99 recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. In particolare, l’art. 1 al comma 10 reca modifiche all’art 22 del DL n 124/2019 relativamente al credito di imposta su commissioni per i pagamenti elettronici.

Il nuovo articolo 22 in vigore dal 30 giugno prevede che per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni. Ricordiamo che a partire dal 1 luglio 2020 è in vigore quanto stabilito dal DL 124/2019 in merito al bonus Pos. Il bonus Pos consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate con i consumatori finali.

Gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio 2020 accettano pagamenti tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate o altri strumenti tracciabili, usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni, oggi incrementato dal DL n. 99 al 100% per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il credito d’imposta spetta a esercenti attività di impresa ed esercenti arte e professioni per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 (Prot. n. 181301/2020). Tale provvedimento ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l’installazione del Pos. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente al l’Agenzia delle entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori. Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Inoltre, la modifica introdotta dall’art 1 comma 11 del DL n. 99 stabilisce che coloro che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi riceveranno un credito d’imposta ulteriore parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento oppure delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Agli stessi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per informazioni: Ufficio Fiscale di Confartigianato tel. 0746218131 loretta.imperatori@confartigianatorieti.it.

2021-07-05T11:28:27+02:005 Luglio 2021|

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