Tra gli incentivi all’assunzione ex lege 92/2012, resta confermato il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate di lungo periodo e che non abbiano svolto attività autonoma (incluse le collaborazioni) che abbia prodotto un reddito pari o superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Come ogni anno, per chi assume queste figure, è prevista una riduzione del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro.
Per fruire dello sgravio contributivo, le donne da assumere devono risultare prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Il requisito è limitato a sei mesi di disoccupazione nel caso l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere oppure se residenti in aree svantaggiate.
Si considerano aree svantaggiate quelle individuate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, in particolare i comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, oltre ad alcune zone di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia.
Il requisito della residenza in aree svantaggiate deve essere effettivo e non apparente. Inoltre, non ha alcuna rilevanza il luogo in cui si presta l’attività lavorativa. Ad esempio, ha diritto allo sgravio il dipendente che risiede nella zona A (svantaggiata) ma lavora nella zona B (non svantaggiata).
Per quanto riguarda i settori in cui il tasso di disparità uomo-donna ha superato di almeno il 25% la media nazionale (pari nel 2018 a 9,3%) si fa riferimento al DM 371 del 25 novembre 2019.
A titolo esemplificativo:
- Agricoltura (47,3%);
- Nel settore industria i comparti costruzioni (84,2%), acqua e gestione rifiuti (73,10%), industria estrattiva (69,60%);
- Nel settore servizi i comparti magazzinaggio (56,30%) e servizi generali della Pubblica amministrazione (30,10%).
Per quanto riguarda invece le professioni, il decreto individua tra le altre:
- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (96,80%);
- Conduttori di impianti industriali (74,40%);
- Ingegneri, architetti e professioni assimilate (63,90%);
- Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati (48,80%).
Ricapitolando, l’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:
- per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;
- per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
- fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Domanda. Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione, compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo 92-2012 disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS.