Confartigianato informa che nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto- legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“.
Sono state confermate le previsioni già introdotte che ricordiamo:
Badge di cantiere (rif. Art. 3, co. 2).
Obbligo per le imprese operanti in cantieri edili (in appalto e subappalto, pubblici e privati) di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento, già prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma ora dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera avrà la funzione di badge identificativo del lavoratore e dovrà contenere gli elementi essenziali per la sua identificazione. La tessera/badge dovrà essere resa disponibile gratuitamente al lavoratore anche in formato digitale, attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con le piattaforme pubbliche esistenti, in particolare con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Tale obbligo scatterà solo dopo l’emanazione di uno specifico decreto attuativo da emanare entro il 1° marzo 2026. Il decreto disciplinerà in particolare le misure di controllo e sicurezza, il monitoraggio dei flussi di manodopera nei cantieri e negli altri ambiti interessati, l’eventuale utilizzo di tecnologie e le tipologie di informazioni trattate, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
ATTENZIONE: Il badge non è quindi immediatamente operativo, in quanto la sua efficacia è subordinata all’adozione del decreto attuativo.
Premialità INAIL per le imprese virtuose (Art. 1)
Il decreto autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Il provvedimento rimanda la fase attuativa a uno specifico decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni.
Si tratta di una innovazione importante che accoglie la specifica richiesta di ANAEPA di valorizzazione delle imprese virtuose. Resteranno escluse dalle premialità le imprese che negli ultimi due anni hanno riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
ATTENZIONE: Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo della premialità, l’INAIL ha autorizzato, in via provvisoria, l’applicazione delle nuove aliquote già in fase di autoliquidazione 2025/2026, per la determinazione del tasso applicabile alla singola impresa per l’anno 2026 riservandosi comunque il diritto di richiedere eventuali premi aggiuntivi qualora il decreto formuli una proposta diversa rispetto a quella adottata.
Rafforzamento della vigilanza nei subappalti (Art. 3)
Il provvedimento conferma la previsione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienti, in via prioritaria, la vigilanza verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico che privato. Questa priorità inciderà anche sul rilascio dell’attestato necessario per l’iscrizione nella Lista di Conformità INL.
Modifiche al Testo Unico della Sicurezza
- Innalzate le sanzioni della patente a crediti (Art. 3, co 4), in particolare è stato modificato l’allegato I-bis del Testo Unico della Sicurezza (TUS – D.Lgs. 81/2008) prevendo dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 punti per ogni violazione relativa all’impiego di lavoratori irregolari che avverrà con la notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Al fine poi di efficientare l’attività di controllo, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrà utilizzare anche le informazioni presenti nel Portale nazionale del sommerso e avvalersi di un coordinamento più stretto con l’autorità giudiziaria. Inoltre, è stata raddoppiata la sanzione, da 6.000 a 12.000 euro, per coloro che lavorano in assenza di patente a crediti.
ATTENZIONE: L’anticipazione della sanzione (decurtazione dei punti), ancor prima della definizione del contenzioso amministrativo o penale, impone tempi stretti per l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziale. Le nuove regole sulla decurtazione dei crediti si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli antecedenti continuano a valere le disposizioni precedenti.
- Modificata la notifica preliminare (Art. 3, co 4) dove è inserito l’obbligo di specificare espressamente le imprese che opereranno in regime di subappalto.
- Aggiornato il sistema di governance e rafforzato del coordinamento istituzionale (Art. 5 co. 1), con la valorizzazione del ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- Ampliati gli obblighi dei datori di lavoro in materia dei DPI (Art. 5, co. 1, lett. g) rubricati all’articolo 77, co. 4, lett. a) estendendoli anche agli abiti di lavoro che assumono caratteristica di DPI.
- Riformulato (Art. 5, co. 1, lett. h) l’articolo 113, co. 2, del TUS relativo ai requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti dove è stata inserita la possibilità di adottare in alternativa alla gabbia di sicurezza “idonei sistemi di protezione individuale anticaduta, da individuare e motivare sulla base della valutazione dei rischi”.
ATTENZIONE: È previsto un periodo transitorio e le nuove regole per le scale si applicano solo alle scale verticali installate entro il 31 ottobre 2025 a partire dal 1° febbraio 2026.
- Riformulato (Art. 5, co. 1, lett. i) l’articolo 115 del TUS relativo ai sistemi di protezione per le cadute dall’alto, in cui viene data priorità alle misure di protezione collettive (parapetti e reti di sicurezza) e viene fornita una definizione delle varie tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo.
ATTENZIONE: La previsione rimane sostanzialmente inalterata poiché il nuovo testo fa riferimento ai vari sistemi di protezione che ricomprendono i vari elementi precedentemente elencati. Vista la delicatezza dell’argomento e l’importanza di tali sistemi ai fini della prevenzione, anticipiamo che procederemo con successivi approfondimenti tecnici in materia.
- Aggiornato l’articolo 30 del TUS (Art. 10) con il corretto riferimento alla norma sui Sistemi di Gestione della Sicurezza UNI EN ISO 45001:2023 anziché le BS-OHSAS 18001:2007.
Ruolo dell’INAIL negli interventi in materia di prevenzione e protezione (Art. 5)
Con una integrazione all’articolo 11 del TUS, è stato rafforzato il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, prevedendo nuove risorse e iniziative a partire dal 2026, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Dal 2026, l’INAIL dovrà poi trasferire almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.
- È stata disciplinata la possibilità per l’INAIL di sostenere in particolare, con le risorse disponibili, le micro, piccole e medie imprese, favorendo l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e dotati di tecnologie intelligenti, al fine di migliorare concretamente i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- È stato disciplinato un ruolo attivo dell’INAIL nella promozione, con il coinvolgimento delle parti sociali, della formazione nei settori delle costruzioni, logistica e trasporti, anche attraverso l’utilizzo dei Fondi interprofessionali.
Formazione e ruolo del RLS
Per le imprese con meno di 15 lavoratori, il decreto affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al rischio aziendale. Le competenze acquisite tramite la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nella piattaforma SIISL.
Tracciamento dei mancati infortuni – Near miss (Art. 15)
Entro sei mesi, il Ministero del Lavoro, in collaborazione con INAIL e sentite le parti sociali, dovrà adottare linee guida per il tracciamento, l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (Art.17)
Vengono apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e viene prevista la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.