Cassa integrazione, cosa cambia con il Decreto Agosto

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Cassa integrazione, cosa cambia con il Decreto Agosto

Il Decreto Agosto (DL 104 del 14 agosto 2020) ha introdotto nuove specifiche per la fruizione della cassa integrazione. Innanzitutto occorre precisare che i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario) saranno riconosciuti dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020 per un periodo complessivo di 18 settimane.

Le domande presentate precedentemente a FSBA (quindi solo per le imprese artigiane), verranno automaticamente prorogate da sistema al 31 dicembre 2020. In caso di sospensione di lavoratori non inclusi nella domanda originale, gli stessi possono essere inseriti ex novo inviandoci una email all’indirizzo lavoro@confartigianatorieti.it.

Il limite di 9 + 9 settimane (come da nuovo decreto) è gestito da un contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze che decorre dal 13 luglio 2020. Quindi le giornate già utilizzate dal 13.07.2020 ricadono nel nuovo contatore.

Ad oggi è possibile rendicontare solo le prime 9 settimane. Per le ulteriori 9 settimane seguiranno apposite procedure, poiché, per usufruirne, si dovrà dimostrare la riduzione del fatturato aziendale del 20% relativamente al primo semestre 2019 in rapporto al primo semestre 2020.

Stesse regole valgono per la CIGO e la CIG in Deroga, ma in questo caso si dovrà procedere con una nuova consultazione sindacale.

Il Decreto Agosto prevede anche un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.  Nello specifico, i datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta di nuova Cassa, sono esentati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno. Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Per informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Bilateralità di Confartigianato Imprese Rieti, Elisa De Paola, tel. 0746 218131 lavoro@confartigianatorieti.it.

2020-10-08T11:34:10+02:009 Settembre 2020|

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